Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1069 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude al giudice amministrativo l’esame del merito e impone una decisione di rito. Nel contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime, caratterizzato da complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti del Comune resistente che avevano differito i termini di scadenza della concessione, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027, in applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto come concessione pluriennale di durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse, già dichiarato in atti, mentre la parte resistente aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza fissata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore di parte ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia, come già rappresentato con dichiarazione versata in atti. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
Preso atto di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale considera che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne deriva la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, per carenza d’interesse.
Il Collegio non esamina il merito delle questioni prospettate, comprese quelle di compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea e quelle di legittimità costituzionale, essendo la decisione assorbita dalla definizione in rito.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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