Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1049 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente è fondato quando l’amministrazione non dimostri in giudizio l’avvenuta corresponsione di quanto dovuto. La notifica del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 escludono l’esistenza di ostacoli normativi all’esecuzione. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 473 del 10 giugno 2024, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente, per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a mettere a disposizione il beneficio e al pagamento delle spese, attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio. Non risultando corrisposto il resto, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che il ricorso è fondato. A fronte dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione di quanto dovuto, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione delle somme spettanti alla ricorrente. L’amministrazione, non costituitasi, non ha fornito alcuna prova contraria.

Il giudice esclude poi la sussistenza di ostacoli normativi. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza. All’amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

Il Collegio nomina quindi il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, quale commissario ad acta: questi, ove il termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provvederà agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in “conto sospeso” di cui all’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP. La Segreteria è incaricata di trasmettere copia autentica all’amministrazione intimata e al commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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