Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 456 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario sia priva dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 agli art. 475 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. amm. L’azione esecutiva presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo condanna la parte pubblica a dare completa esecuzione e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente di scuola primaria, ha agito davanti al TAR ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma liquidata a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001, per gli anni scolastici svolti con contratto a tempo determinato.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge. Il titolo esecutivo è stato notificato e il Ministero non ha effettuato l’accredito. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare il titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, ancorché priva di formula esecutiva. Tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi verificato il requisito temporale. Risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla disciplina richiamata. Il Collegio ha rilevato che non è contestato in giudizio che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, individuato in un soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso. Il commissario provvederà, ove necessario, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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