Carta docente: ottemperanza al giudicato e interessi oltre il divieto di cumulo (TAR Toscana n. 1052 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica del docente è titolo esecutivo che impone all’Amministrazione di provvedere materialmente alla corresponsione, non essendo sufficiente l’avvio dell’attività provvedimentale. In sede di ottemperanza, accertata la mancata dimostrazione dell’avvenuta esecuzione e decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., condanna l’Amministrazione alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo posto dall’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, decorrenti dal passaggio in giudicato e fino all’effettivo pagamento. In difetto di adempimento nel termine assegnato, il Collegio nomina il commissario ad acta per il compimento degli adempimenti occorrenti.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, sentenza che accertava il proprio diritto a fruire della Carta elettronica del docente per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione lo strumento e con attribuzione delle spese al procuratore antistatario. La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era eseguita dall’Amministrazione solo per la parte relativa alle spese di giudizio.
Non avendo ricevuto il beneficio riconosciuto, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, non liquidati nella sentenza oggetto di esecuzione. Il Ministero si costituiva con comparsa di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che, al di là dell’attività provvedimentale avviata per la corresponsione delle spese giudiziali, non risultava dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’obbligo di esecuzione del giudicato, quindi, non poteva dirsi soddisfatto.
Il giudice ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni, disposizione richiamata anche con riguardo alla modifica introdotta dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003.
Poiché l’attività di esecuzione non era conclusa, il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato fondato e il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla parte la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza presupposta.
Al riconoscimento del beneficio il Collegio ha aggiunto interessi e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, non liquidati in sentenza ma richiesti ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., con decorrenza dal passaggio in giudicato e fino all’effettivo pagamento.
Al Ministero è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per le attività di esecuzione. Per il caso di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, incaricato di provvedere nel successivo termine di sessanta giorni, eventualmente anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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