Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per esclusione da concorso (TAR Lazio n. 5614 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso anche in assenza di una rituale rinuncia ex art. 84 cod. proc. amm., ove la parte dichiari espressamente di non aver più interesse alla definizione del giudizio. La mancata impugnazione del provvedimento che rinnova, all’esito della ripetizione della prova disposta in sede cautelare, il giudizio di non idoneità, comporta il venir meno della condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere avverso l’originaria esclusione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’esclusione dal concorso pubblico per 1.306 posti per allievo agente della Polizia di Stato, disposta il 7 aprile 2025 per «pregresso disturbo dell’umore in soggetto affettività ipoespressa», ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato, invece, accoglieva l’appello cautelare, ammettendo la ricorrente alla ripetizione della prova e, nelle more, alle successive fasi concorsuali.

All’esito degli accertamenti attitudinali ripetuti il 21 novembre 2025, il Ministero dell’Interno depositava il giudizio di non idoneità, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione di tale ultimo provvedimento. La ricorrente, con note d’udienza del 20 marzo 2026, dichiarava di non aver più interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84 cod. proc. amm. per una rituale rinuncia, è stata valorizzata dal Collegio come attestazione del venir meno di una condizione dell’azione.

La sentenza richiama il principio, già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5457 del 2015, per cui la dichiarazione di non interesse rende evidente il difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. In forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, al giudice non resta che definire il giudizio coerentemente con tale evidenza.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il dato per cui il provvedimento di non idoneità conseguito alla ripetizione della prova non era stato impugnato: tale circostanza confermava il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio avverso l’originaria esclusione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura e dell’andamento della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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