Ottemperanza al giudicato amministrativo e soccombenza virtuale per tardiva esecuzione (TAR Sicilia n. 2148 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando nelle more sia sopravvenuto il provvedimento finale che ha dato esecuzione all’effetto conformativo del giudicato, si conclude con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma il giudice amministrativo deve comunque accertare la soccombenza virtuale dell’amministrazione che abbia eseguito il dictum con grave e ingiustificato ritardo. L’esecuzione della sentenza amministrativa non richiede il passaggio in giudicato, essendo il provvedimento immediatamente eseguibile. La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e alle spese liquidate in sede cautelare comporta la persistenza dell’obbligo di adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La penalità di mora, non avendo funzione risarcitoria del pregresso inadempimento, può non essere accordata quando i termini concessi per l’adempimento e per l’intervento sostitutivo siano ristretti.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esecuzione dell’ordinanza e della sentenza con cui il TAR Catania, in un precedente giudizio, aveva accolto la sua istanza di accesso agli atti e ordinato all’Università di rivalutare la propria istanza di convalida dei crediti e abbreviazione di carriera. L’Ateneo, secondo il ricorrente, aveva osteso solo parte della documentazione richiesta ed era rimasto inadempiente al pagamento delle spese di fase, oltre che all’obbligo di rinnovazione dell’attività amministrativa.
Dopo la diffida e la proposizione del ricorso introduttivo, l’Università ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame, sospendendolo sine die per almeno sessanta giorni in attesa della documentazione da reperire presso il Dipartimento di Farmacia. Tale nota è stata impugnata con motivi aggiunti, deducendosi violazione ed elusione del giudicato nonché difetto dei presupposti del differimento dei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, in corso di causa, l’Ateneo ha adottato il provvedimento finale di rivalutazione dell’istanza del ricorrente. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, limitatamente all’obbligo di riattivazione del procedimento, e del ricorso per motivi aggiunti.
Sulla domanda di accertamento della soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse in capo all’Università un preciso obbligo di attivarsi tempestivamente per dare esecuzione alla sentenza, tenendo conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere. Al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza l’amministrazione non aveva ancora avviato il procedimento, essendo la comunicazione di avvio del 16 gennaio 2026, e lo stesso si è concluso solo in 13 maggio 2026, oltre cinque mesi e mezzo dopo la pronuncia.
Il Collegio ha escluso che l’assenza di passaggio in giudicato della sentenza potesse giustificare il ritardo, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., che ne sancisce l’immediata eseguibilità. Non essendo state addotte idonee argomentazioni atte a giustificare l’inadempimento, la soccombenza virtuale dell’Ateneo è stata riconosciuta.
Quanto all’ordinanza cautelare, il Tribunale ha dato atto della sua autonoma impugnabilità e della mancata impugnazione, richiamando la Ad. Pl. n. 4/2023. Poiché l’amministrazione non ha depositato alcuna attestazione ufficiale del direttore generale circa l’inesistenza degli atti richiesti, il Collegio ha affermato la parziale inottemperanza all’ordine di esibizione, estendendo tale accertamento alle spese di fase, ormai esigibili ed eseguibili in base al titolo. La prova del fatto costitutivo fornita dal ricorrente ha fatto gravare sull’amministrazione l’onere probatorio ex art. 2697, comma 2, cod. civ., non assolto.
Il Tribunale ha pertanto confermato l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, con termine di trenta giorni, e ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MUR, con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora è stata respinta, non avendo essa funzione di ristoro del pregresso inadempimento, in considerazione dei ristretti termini concessi per l’adempimento e per l’intervento sostitutivo. Le spese sono state poste a carico dell’Università, liquidate in complessivi 1.000,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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