Consigliere comunale, ratifica dell’accordo di programma e interesse ad agire (TAR Veneto n. 1045 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione del consigliere comunale ad impugnare le deliberazioni dell’organo di cui fa parte ha carattere eccezionale ed è ammessa solo in presenza di una diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus e allo ius ad officium, non già di ogni violazione formale o procedimentale. Non integra tale lesione la contestazione delle modalità di convocazione e di svolgimento della seduta che si risolva in una critica nel merito delle scelte amministrative. La sussistenza dei presupposti di urgenza e improrogabilità, richiesti dall’art. 38, comma 5, del TUEL per le deliberazioni adottate dopo la pubblicazione dei comizi elettorali, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e va valutata secondo criteri di ragionevolezza e prudenza. La domanda risarcitoria per lesione del munus consiliare postula la piena prova dei presupposti dell’illecito aquiliano, ivi compresi il danno e il nesso causale.
Il Fatto
Un Comune e il Consorzio di Bonifica competente avevano promosso un intervento di mitigazione del rischio idraulico su un corso d’acqua, ammesso a finanziamento con decreto interministeriale e soggetto agli obblighi del PNRR, con termine di affidamento dei lavori fissato al 20 ottobre 2024. Poiché l’opera richiedeva una variante urbanistica e l’avvio di un procedimento espropriativo, l’Amministrazione ricorse all’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 11/2004 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.
Il Sindaco approvava e sottoscriveva l’Accordo con proprio decreto; subito dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio comunale veniva convocato per la ratifica. Un consigliere di minoranza sollevava questione sospensiva, che veniva respinta: i consiglieri di minoranza abbandonavano l’aula e la ratifica era approvata. Il consigliere impugnava la deliberazione e gli atti presupposti, chiedendo altresì il risarcimento del danno per lesione del proprio munus.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le eccezioni preliminari e le censure. Sul primo motivo, relativo all’asserita insussistenza dei presupposti di urgenza e improrogabilità, il TAR richiama il proprio orientamento secondo cui tali requisiti devono essere esplicitati in modo chiaro e valutati rigorosamente, ma la loro sussistenza rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione e va accertata secondo i criteri di ragionevolezza e prudenza, non secondo quello dell’assoluta impossibilità di soluzioni alternative. Nel caso concreto la deliberazione dà conto del rischio di perdere il contributo assegnato per un’opera di messa in sicurezza idraulica di rilevante interesse pubblico, e la ratifica era imposta dalla legge regionale entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.
Sul secondo e sul terzo motivo, il Collegio osserva che le osservazioni dei privati attenevano al progetto esecutivo e alla fase ablativa, non allo schema di Accordo: sono state riscontrate e definite nella sede procedimentale propria, senza che da esse emergessero profili idonei a rimettere in discussione il consenso già formato tra le amministrazioni. Quanto ai pareri delle altre amministrazioni, i consiglieri disponevano del diritto di accesso di cui all’art. 43 del TUEL e i pareri acquisiti erano comunque favorevoli.
Il Collegio affronta poi il profilo centrale: il secondo profilo del terzo motivo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di legittimazione. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, riconosce al consigliere comunale una legittimazione eccezionale, che postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus e allo ius ad officium. Non ogni violazione procedimentale si traduce in lesione di tali prerogative, ma solo quella che incide su accesso, informazione, documentazione, partecipazione o manifestazione del voto. Le censure in esame denunciano mere irregolarità procedimentali e, in realtà, contestano nel merito le scelte della maggioranza: la delibera impugnata verteva sulla ratifica dell’Accordo e il Consiglio disponeva di un quadro istruttorio sufficientemente definito, comprendente l’oggetto, la localizzazione e la variante.
Infine, respinta ogni censura sul provvedimento principale, risultano infondate le doglianze di illegittimità derivata e la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’Accordo. La domanda risarcitoria è del tutto infondata: la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di illecito aquiliano e il danneggiato deve provare tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, inclusi il danno e il nesso causale. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento in tal senso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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