Permesso di soggiorno per attesa occupazione escluso per il lavoro stagionale (TAR Lazio n. 439 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato. Non integra tale presupposto la mancata formalizzazione dell’assunzione da parte del datore che si renda irreperibile, poiché nessun rapporto si è ancora costituito. In ogni caso il titolo non è concedibile allo straniero entrato per lavoro stagionale, per la preclusione testuale dell’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998, ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024, conv. nella l. n. 187/2024. La natura vincolata del diniego esclude l’annullabilità per vizi procedurali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, ha ottenuto l’11 aprile 2025 un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, con durata di nove mesi, ed è entrato in Italia il 30 giugno 2025. Il datore di lavoro promittente si è reso poi irreperibile, non formalizzando l’assunzione.
Con decreto prot. n. 73585 del 17 ottobre 2025 la Prefettura di Frosinone ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sul rilievo che l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 lo prevede per la sola ipotesi di interruzione di un precedente rapporto di lavoro, non anche di indisponibilità del datore ad assumere. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’unica possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata all’avvenuta interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi, richiamando le decisioni del Cons. Stato, sez. III, n. 3158 del 2025, n. 2403 del 2025 e n. 399 del 2025, nonché le proprie pronunce n. 1123 del 2025, n. 1013 del 2025 e n. 839 del 2025.
Nel caso di specie alcun rapporto di lavoro risulta essersi mai instaurato tra il ricorrente e il promittente datore: difetta dunque il presupposto stesso del titolo richiesto. L’operato dell’amministrazione resistente è pertanto corretto sotto i profili del primo, secondo, terzo e ottavo motivo, esaminati e rigettati unitariamente.
Il Collegio rileva inoltre che, essendo l’ingresso avvenuto per lavoro stagionale, la possibilità di assentire il permesso è testualmente esclusa dall’art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998, che dichiara non applicabili al lavoro stagionale i commi 11 e 11-bis dell’art. 22, e dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024, conv. nella l. n. 187/2024, che ha ribadito la preclusione.
Il quarto e il settimo motivo sono dichiarati manifestamente infondati per difetto di attinenza ai fatti: la Prefettura si è limitata ad applicare l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, senza alcun riferimento alla procedura di emersione di cui all’art. 103, d.l. n. 34/2020. Il quinto motivo, sulla violazione delle garanzie partecipative, è rigettato in forza dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la natura vincolata del provvedimento rende palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto al sesto motivo, il ricorrente, entrato in Italia il 30 giugno 2025, non può considerarsi radicato nel territorio nazionale: la censura è destituita di fondamento fattuale. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
Nota della Redazione
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