Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 344 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e in assenza di esecuzione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali sul complessivo dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento, anche tardivo, o dell’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro una sentenza che ha accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l’anno scolastico 2020/2021, in relazione a incarichi di supplenza temporanea, condannando il Ministero al pagamento di una somma determinata oltre interessi legali.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il ricorso è accolto sulla base di tre presupposti verificati: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora, ratione muneris, il commissario ad acta nella figura del Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.
Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è accolta nei limiti e termini indicati. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure dell’esecuzione da parte del commissario. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, rilevando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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