Liquidazione gratuito patrocinio al dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Abruzzo n. 208 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. Il compenso per l’attività difensiva svolta va determinato applicando i criteri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per le prestazioni esaurite successivamente al 23.10.2022. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio devono essere ridotti della metà, anche in caso di soccombenza con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo è stato chiamato a pronunciarsi sull’istanza di liquidazione del compenso professionale presentata dal difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. La richiesta riguardava l’attività difensiva prestata nel giudizio promosso per l’annullamento di un provvedimento della Prefettura in materia di detenzione di armi. Il giudizio era stato definito con sentenza di rigetto del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore è rimessa all’autorità giudiziaria, la quale deve attenersi ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto dall’attività difensiva. Per le prestazioni esaurite dopo il 23.10.2022, i criteri di liquidazione sono quelli previsti dal d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022.
Il Tribunale ha quindi valutato la congruità del compenso richiesto alla luce dei criteri indicati dalle disposizioni citate, avuto riguardo alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell’attività prestata, all’importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell’affare, nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate. La controversia è stata qualificata come di bassa complessità, essendo correlata a provvedimenti in materia di pubblica sicurezza, con valore indeterminabile.
Pur avendo il ricorso respinto con compensazione delle spese, il Collegio ha ritenuto che lo stesso non fosse manifestamente infondato, circostanza che non preclude la liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Il compenso è stato determinato sulla base delle fasi effettivamente espletate: la fase di studio in € 1.027,00 e la fase introduttiva in € 851,00, con la precisazione che la parte ricorrente non aveva presentato memorie.
Da ultimo, il Tribunale ha applicato la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che impone il dimezzamento degli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sulla base di tali criteri, il compenso complessivo è stato liquidato in € 939,00, oltre le spese forfettarie nella misura del 15 per cento e gli oneri fiscali e previdenziali di legge, con conseguente accoglimento parziale dell’istanza di liquidazione.
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Nota della Redazione
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