Obbligo del Ministero di assegnare la card elettronica se il giudicato è incontestato (TAR Lombardia n. 3533 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è lo strumento idoneo per conseguire l’esecuzione del giudicato con cui l’Amministrazione è stata condannata all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Poiché l’Amministrazione non ha dedotto alcunché in ordine all’an e al quantum del credito, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è tenuta ad ottemperare nel termine di novanta giorni, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, con accredito di € 500,00 per ciascun anno. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione in data 6 marzo 2025, senza che questa avesse provveduto all’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti formali del ricorso, riscontrando la produzione di copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente, costituita con comparsa di mero stile, non aveva formulato alcuna deduzione in ordine all’esecuzione della sentenza, né aveva fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura. Da ciò è conseguita l’incontestatezza dell’an e del quantum del credito vantato dalla ricorrente.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma di € 1.000,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di compensi trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione equitativamente ridotta in considerazione del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente e della mancanza di profili di complessità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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