Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 981 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto dei docenti al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, integra titolo idoneo all’ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato e, ove richiesto, nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il ricorso collettivo è proponibile quando il titolo esecutivo sia unitario e rivolto nei confronti di tutti i ricorrenti.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con sentenza n. 129/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025, ha accertato il diritto di tre docenti al beneficio della carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla, con accredito delle somme di € 2.000,00, € 2.000,00 e € 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e il 5 maggio 2025. Il passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Venezia il 1° agosto 2025. Non essendo stata data esecuzione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la prescrizione delle modalità esecutive e, in caso di inerzia, l’emanazione del provvedimento in luogo dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda è attestato dalla dichiarazione del competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia; la notifica è avvenuta nei confronti del Ministero, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Il Collegio non ravvisa dubbi sulla proponibilità del ricorso collettivo, poiché tutte le ricorrenti sono destinatarie di un titolo esecutivo unitario. Quanto alla natura del provvedimento, una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: l’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire in favore delle ricorrenti la carta elettronica e ad accreditare le somme dovute, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In accoglimento della richiesta delle ricorrenti, il Collegio ritiene di nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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