Divieto di detenzione di armi: l’esito del procedimento penale non è determinante (TAR Sardegna n. 376 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza, prodromico all’adozione di provvedimenti abilitativi alla detenzione e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., è privo di connotazione sanzionatoria e ha funzione squisitamente preventiva. Esso può legittimamente fondarsi su elementi anche solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. La valutazione di non affidabilità può essere basata su fatti privi di rilievo penale, ivi incluse situazioni di conflittualità, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. L’esito del procedimento penale eventualmente avviato per i medesimi fatti non è determinante, potendo il divieto essere mantenuto a prescindere da un accertamento sostanziale degli stessi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’istruttoria che lo aveva indicato come coinvolto in una violenta lite occorsa nell’agosto 2024. Il ricorrente era rimasto coinvolto anche in un procedimento penale per i medesimi fatti, conclusosi per remissione di querela.
Nel ricorso venivano dedotti vizi di travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e delle norme sul contraddittorio procedimentale. La Prefettura e il Ministero dell’Interno si costituivano opponendosi all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento assistito da elementi probatori sufficienti e proporzionati. Il Collegio ha rammentato che il giudizio alla base del divieto di detenzione delle armi non ha natura sanzionatoria e si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del soggetto.
Il giudizio di inaffidabilità può venire meno anche in assenza di condanne penali, essendo sufficienti situazioni genericamente indicative di conflittualità. La valutazione può essere fondata su fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua.
Il Collegio ha ritenuto irrilevanti i profili probatori sulle modalità specifiche di partecipazione alla lite, evidenziando come il livello di partecipazione non assuma rilievo una volta accertato il coinvolgimento dell’interessato. Parimenti non determinante è stato considerato l’esito del procedimento penale, risoltosi per remissione di querela senza alcun accertamento sostanziale dei fatti.
Infine, è stata esclusa ogni violazione delle prerogative procedimentali, rilevando come il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 fosse erroneo, trattandosi di norma applicabile ai soli procedimenti a impulso di parte. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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