Ottemperanza e onere della prova dell’inadempimento: l’amministrazione soccombente deve provare l’esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 13363 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il creditore che alleghi l’inadempimento dell’amministrazione alla statuizione di condanna non deve fornire la prova di tale inadempimento, gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato. L’amministrazione che resti silente e non offra chiarimenti sull’esecuzione del titolo non può sottrarsi alla condanna; al contempo, in tale sede non è consentito sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato un commissario ad acta, individuato nella direzione generale competente, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto, dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, la sentenza n. 7597/2025 con cui, dichiarato il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, l’amministrazione era stata condannata al pagamento della relativa somma, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo era divenuto cosa giudicata, non essendo stato impugnato, ma l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui, in materia di obbligazioni, l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. A fronte dell’allegata inottemperanza, l’amministrazione non solo non ha fornito chiarimenti ma non ha nemmeno offerto elementi utili a dimostrare di aver dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario.
Il Collegio ha precisato che la pretesa riconosciuta in sede di merito non può essere rimessa in discussione in sede di ottemperanza, essendo ormai coperta dal giudicato e risultando i relativi presupposti non sindacabili. La mancata prova dell’esecuzione, pertanto, comporta l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’amministrazione di conformarsi al decisum.
Conseguentemente, la Sezione ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del direttore generale della direzione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri propri delle procedure esecutive e distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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