Ottemperanza alla Carta docente senza astreinte per la crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 964 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza passata in giudicato e la condanna a dare esecuzione al titolo, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: il giudice può negarla o ridurne l’importo ove sussistano le altre ragioni ostative previste dalla norma, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, valutabili anche come fatti notori. La valutazione dei presupposti e la graduazione dell’importo rientrano in un ampio potere discrezionale, esercitabile alla luce delle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di complessivi euro 1.000 per gli anni scolastici compresi nel periodo 2020-2022. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia e che sia ancora inadempiente. Il Ministero va dunque condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma determinata nel titolo azionato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, con facoltà di subdelegare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della P.A. inadempiente, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive vanno valutate in concreto. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna all’astreinte, quali fatti notori ex art. 115 c.p.c. La domanda è pertanto respinta su questo punto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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