Il payback dispositivi medici è contributo solidaristico legittimo e gli atti regionali attuativi vanno devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13580 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, giustificato dall’esigenza di garantire l’equilibrio della spesa sanitaria e la tutela della salute. La disciplina rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., individuando soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri di quantificazione. Non viola i principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, poiché gli operatori erano consapevoli sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano. I provvedimenti regionali di attuazione, che definiscono l’elenco delle aziende e gli importi dovuti, costituiscono attività interamente vincolata e priva di discrezionalità, sicché le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto di certificazione dello sforamento del 6 luglio 2022 e il conseguente provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia che quantificava gli importi dovuti dalla società per il c.d. payback. Il ricorso, originariamente proposto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato trasposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito dell’opposizione delle amministrazioni statali, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento agli atti regionali applicativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, le imprese possono assolvere i propri debiti versando solo il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale del meccanismo del payback, richiamando la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha qualificato il contributo come misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore tra la sostenibilità della spesa sanitaria e la libertà di impresa. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e modalità procedurali; ha altresì escluso la lesione dell’affidamento, atteso che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Il Collegio ha quindi respinto la questione di costituzionalità prospettata in ordine alla disparità di trattamento tra piccole e medie imprese e multinazionali, rilevando che il criterio del fatturato costituisce un idoneo indice di sostenibilità soggettiva del contributo e che la mancata previsione di una franchigia (“no payback area”) risulta ragionevole, non potendosi pretendere l’identità di regolamentazione tra istituti diversi quali il payback farmaceutico e quello sui dispositivi medici.
Quanto all’impugnazione dei provvedimenti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle Regioni, nell’ambito del comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è meramente attuativo-esecutiva: si sostanzia nella verifica tecnico-contabile del fatturato e nella compilazione dell’elenco delle aziende tenute al ripiano, senza alcun margine di discrezionalità e senza spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la posizione dell’impresa fornitrice è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di attività vincolata della pubblica amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.