Astreinte negata al Ministero inadempiente per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 951 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può negare la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando ricorrano le altre ragioni ostative ivi previste, ulteriori e autonome rispetto alla manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative, valutabili anche come fatti notori ex art. 115 c.p.c.. L’accoglimento della domanda di ottemperanza non comporta automaticamente l’applicazione dell’astreinte, che resta subordinata a una verifica concreta dei presupposti e a un potere discrezionale di graduazione dell’importo.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una pronuncia del giudice del lavoro, il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2019 al 2022.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito spontaneamente la pronuncia, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito, il ricorso è fondato. Non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza azionata. Il Tribunale condanna quindi il Ministero a dare esecuzione alla pronuncia, costituendo la carta elettronica e accreditando la somma determinata nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni. Non è previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’istituto non incontra preclusioni astratte di ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica concreta dei presupposti e nella graduazione dell’importo. La citata Adunanza Plenaria n. 15/2014 ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. affianca al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.
Nella specie, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori. La domanda di condanna all’astreinte non può pertanto essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.