Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su bonus Carta del Docente (TAR Sicilia n. 2426 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, accerta la fondatezza della pretesa esecutiva quando risultino integrati i presupposti dell’azione. La formula “oltre accessori di legge” contenuta nel dispositivo ottemperando comprende gli interessi legali, con conseguente obbligo dell’amministrazione di corrisponderli anche se la sentenza non ne fa menzione specifica. Il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di proponibilità e deve essere integralmente decorso alla data di notifica del ricorso. Il giudice nomina il commissario ad acta sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inerzia, senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.

L’amministrazione non avrebbe dato attuazione al provvedimento. La ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito sostenendo che la sentenza non avrebbe disposto in merito agli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data 10 ottobre 2023, come da attestazione in atti. Sono inoltre espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza: la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 9.9.2023 e il ricorso è stato notificato in data 28 dicembre 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Sull’osservazione dell’amministrazione circa gli interessi, il Collegio osserva che il dispositivo della sentenza ottemperanda include la somma di euro 1.500 “oltre accessori di legge”. Tale formula ricomprende gli interessi legali, con la conseguenza che la doglianza non è fondata e la pretesa esecutiva è integralmente dovuta.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento, il quale dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’amministrazione non abbia adempiuto.

Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *