Ricorso collettivo inammissibile per indeterminatezza delle posizioni dei ricorrenti (TAR Lazio n. 22 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo, promosso con un unico atto da una pluralità di soggetti avverso distinti provvedimenti, è inammissibile quando i ricorrenti non alleghino i provvedimenti individuali oggetto di impugnativa né elementi idonei a connotare in termini determinati le rispettive posizioni. La specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la pretesa sostanziale azionata costituisce condizione dell’azione, funzionale a rendere percettibile l’oggetto della domanda sotto il duplice profilo della causa petendi e del petitum. La produzione documentale parziale, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, non sana l’indeterminatezza, né può supplirvi l’elencazione dei nominativi contenuta nell’epigrafe dell’atto di ricorso.

Il Fatto

Una pluralità di appartenenti alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, complessivamente pari a 124 soggetti, ha impugnato davanti al TAR Lazio le circolari ministeriali recanti le disposizioni attuative per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

I ricorrenti hanno contestato anche i provvedimenti individuali di revoca della precedente sospensione dal servizio e dalla retribuzione, adottati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 24/2022, e i conseguenti atti di rideterminazione dell’anzianità di servizio. Hanno chiesto la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale delle disposizioni primarie richiamate, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Un successivo ricorso per motivi aggiunti, proposto da un solo soggetto, ha impugnato il decreto di rideterminazione del grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso europeo, per l’assorbente ragione del difetto di rilevanza delle questioni prospettate rispetto alla definizione della causa, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso.

Nel merito dell’ammissibilità, il Tribunale ha ricordato che il ricorso collettivo e cumulativo è proponibile solo al ricorrere di stringenti condizioni: sul piano soggettivo, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere e l’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti; sul piano oggettivo, la riferibilità della pluralità di atti a un’unica sequenza procedimentale. Le posizioni dei singoli ricorrenti devono inoltre connotarsi in chiave di determinatezza, per consentire l’individuazione dell’oggetto della domanda.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui chi agisce in giudizio anche in forma collettiva deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la propria pretesa. L’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso dovere di allegare con specificità i fatti costitutivi della domanda.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha rilevato che i provvedimenti individuali impugnati risultano meramente evocati in termini generici nell’epigrafe e nel corpo del ricorso. Il deposito in corso di causa di taluni atti individuali, riferiti a tredici soggetti su centoventiquattro e limitati a una parte della proposta impugnativa, non è stato ritenuto idoneo a individuare puntualmente l’oggetto della domanda. Nemmeno l’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. consente di far gravare sull’amministrazione l’incombente della produzione, difettando indicazioni precise sulle persone dei ricorrenti.

La riscontrata indeterminatezza delle rispettive posizioni ha comportato l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso, con riflesso sul successivo atto di motivi aggiunti, in quanto innestato nel medesimo giudizio collettivo. Le spese di giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti, in parti uguali tra loro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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