Obbligo di concludere il procedimento di regolarizzazione dell’alloggio E.R.P. (TAR Campania n. 3051 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione pubblica ha l’obbligo giuridico di concludere il procedimento con un provvedimento espresso allorché il privato abbia presentato un’istanza che attivi una procedura normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa sulla sua posizione differenziata. La mancata adozione del provvedimento finale entro i termini integra silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a., senza che rilevi l’esito, positivo o negativo, della futura determinazione. La diffida a provvedere equivale a nuova istanza di avvio del procedimento, con la conseguenza che il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. opera sul solo piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo. L’emanazione di un atto endoprocedimentale o soprassessorio non vale a concludere il procedimento, traducendosi in un rinvio sine die della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente detiene da oltre venti anni un alloggio di proprietà dell’A.C.E.R., in precedenza occupato dal genitore. Quest’ultimo aveva presentato istanza di regolarizzazione ai sensi della legge regionale Campania n. 13/2000. Dopo la morte del genitore, il ricorrente ha formalizzato in proprio, con PEC del 15 ottobre 2024, la domanda di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019.
Nel frattempo l’Ente ha emesso una diffida al rilascio dell’alloggio. Il ricorrente ha quindi intimato all’A.C.E.R., con diffida stragiudiziale del 7 ottobre 2025, di concludere il procedimento, assegnando un ulteriore termine di trenta giorni rimasto infruttuoso. Ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto solo in parte fondate le eccezioni di inammissibilità. Quanto al giudizio pendente dinanzi al Giudice ordinario, l’eccezione è infondata perché quel giudizio, proposto avverso lo sgombero, è autonomo rispetto a quello odierno. È fondata invece l’eccezione sulla carenza di interesse ad agire in nome e per conto del genitore defunto, non essendo la posizione di questi trasmissibile per via ereditaria. Infondata è l’eccezione sulla mancanza di residenza nel cespite, trattandosi di questione afferente al merito e non alla legittimazione.
Il Tribunale ha confermato il proprio orientamento secondo cui la diffida a provvedere funge da nuova istanza di avvio del procedimento. Mentre nei casi di decadenza l’inerzia del titolare produce la perdita della situazione giuridica, nel silenzio rifiuto l’inerzia non preclude di riproporre l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti. La decorrenza del termine annuale incide quindi solo sul piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale.
Non può assurgere a valido segmento conclusivo del procedimento l’ordinanza di diffida al rilascio dell’immobile. La regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio E.R.P. opera solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. L’adozione di un atto endoprocedimentale o soprassessorio non implica un provvedimento ultimativo e non fa venir meno l’interesse ad agire.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’obbligo di concludere il procedimento ha portata generale e va predicato in tutti i casi in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una risposta all’interessato. Nel caso di specie tale obbligo discende dall’art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2019, donde l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ente sull’istanza e sulla successiva diffida. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’A.C.E.R. di definire con provvedimento espresso la diffida entro sessanta giorni, nominando il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza, con comunicazione della decisione, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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