La revoca del porto d’armi e il giudizio di affidabilità della guardia giurata (TAR Sardegna n. 1075 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura cautelare e preventiva e non presuppone un accertamento di pericolosità sociale, potendo fondarsi su una prognosi di probabile abuso assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. Nel confronto tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse del privato al lavoro, il primo assume carattere prevalente, non sussistendo un diritto assoluto al porto d’armi. La valutazione di affidabilità del richiedente è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o incongrua motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego di revoca del decreto prefettizio del 2017 che gli aveva vietato di detenere armi, diniego motivato con riferimento a plurime segnalazioni di reato successive alla revoca originaria. L’interessato, aspirante al ruolo di guardia particolare giurata, deduceva che la mera pendenza di procedimenti penali non fosse di per sé ostativa e che l’Amministrazione non avesse operato alcun bilanciamento con il suo diritto al lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ricordato che il porto d’armi costituisce un’eccezione al divieto generale di detenzione e non un diritto assoluto. L’art. 39 T.u.l.p.s. consente al Prefetto di vietare la detenzione alle persone ritenute “capaci di abusarne”, formula ampia che non richiede una concreta manifestazione di abuso, ma una valutazione prognostica in chiave di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Collegio ha escluso che la Prefettura abbia applicato un automatismo: le segnalazioni a carico dell’interessato erano molteplici e successive alla revoca, sicché la valutazione complessiva negativa non risultava illogica. La natura cautelare del provvedimento consente di valorizzare situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, anche prive di rilievo penale e indipendentemente dalla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento sia motivato e non irrazionale.
Quanto al dedotto sacrificio del diritto al lavoro, il TAR ha ribadito la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità collettiva. Per la guardia giurata, anzi, il giudizio di affidabilità deve essere condotto con particolare rigore, atteso il ruolo di incaricato di pubblico servizio e l’uso professionale delle armi.
Il Collegio ha infine respinto la domanda risarcitoria, in quanto subordinata all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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