Variante al P.I. e riqualificazione viaria: no a variante al P.A.T. (TAR Veneto n. 823 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni viarie di interesse comunale che non interferiscono con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale sono riconducibili alla competenza del Piano degli Interventi e non richiedono una variante al P.A.T., ai sensi dell’art. 91, comma 4, delle N.T. La verifica di pericolosità idraulica di cui all’art. 8 delle N.T.A. del P.G.R.A. presuppone che l’area sia qualificata come soggetta a dissesto idraulico; la sola classificazione come esondabile o a rischio di ristagno idrico non integra tale presupposto. Le scelte di localizzazione dell’opera pubblica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni prospicienti il sedime di una strada comunale, hanno impugnato gli atti con cui, a seguito della revisione della viabilità conseguente all’eliminazione di passaggi a livello, un tratto della stessa è stato trasformato in strada provinciale aperta al traffico pesante. Oggetto di censura sono il progetto di fattibilità, gli accordi tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/1990 e le delibere di adozione e approvazione di varianti urbanistiche al Piano degli Interventi, recanti l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
I giudizi, proposti ex art. 48 c.p.a. in esito alla trasposizione di precedenti ricorsi straordinari, sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Il Comune e la Provincia si sono costituiti chiedendo il rigetto delle impugnative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo fondato sulla violazione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.G.R.A., che impone alle amministrazioni di verificare la pericolosità idraulica delle aree non mappate interessate da dissesto idraulico o da documentato allagamento. Nel caso di specie manca il presupposto: nessuno degli strumenti urbanistici qualifica l’area come soggetta a dissesto idraulico. Il P.A.T. la definisce esondabile e a rischio di ristagno idrico, ma tale classificazione non equivale a quella richiesta dalla norma.
Infondata è anche la tesi secondo cui la riqualificazione avrebbe dovuto essere attuata mediante una variante al P.A.T. L’art. 91 delle N.T. riserva al P.A.T. l’individuazione delle infrastrutture di maggior rilevanza, mentre affida al P.I. l’eliminazione delle criticità della rete viabilistica comunale. Il comma 4 esclude espressamente che le previsioni viarie di interesse comunale, non interferenti con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale, costituiscano variante al P.A.T.
L’intervento valorizza, all’interno del territorio comunale, parti di tracciato di due strade provinciali esistenti e mira a migliorarne le criticità, senza interferire con la viabilità sovracomunale. Esso è inoltre previsto in attuazione di un accordo tra Comune e Provincia.
Quanto alla dedotta irragionevolezza della localizzazione dell’opera, il Tribunale richiama l’ampia discrezionalità che connota simili scelte, sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità, nella specie non valicati. È verosimile, osserva il Collegio, che l’intervento decongestioni il centro cittadino dal traffico pesante, essendo probabile che il traffico della strada provinciale non vi transiti più.
I ricorsi riuniti, inclusi i motivi aggiunti, sono pertanto respinti. La problematicità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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