Insindacabilità del giudizio della commissione senza errori manifesti (TAR Emilia-Romagna n. 1333 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice in materia di prove concorsuali costituisce valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di correzione è pertanto limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti ovvero la manifesta illogicità o irragionevolezza dell’attività valutativa. Non è consentito al giudice ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, né al candidato sovrapporre il proprio personale giudizio valutativo a quello della commissione. La censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato è infondata, poiché verrebbe a giustapporre alla valutazione di legittimità una preclusa cognizione del merito.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A028, nella Regione Emilia-Romagna, riportando nella prova scritta una votazione finale pari a 45,5/80, inferiore al punteggio minimo di 56/80 stabilito a livello nazionale, con giudizio conclusivo di “insufficiente”.
La candidata impugnava il provvedimento di non superamento della prova scritta, la griglia di valutazione dell’elaborato e i successivi decreti di approvazione e rettifica della graduatoria di merito, deducendo vizi di eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi relativi ad alcuni descrittori di valutazione. Il Ministero si costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancata prova della tempestiva notifica ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur prescindendo dall’esame dei profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevava come la causa fosse stata iscritta in un apposito ruolo aggiunto finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione di merito, nell’ambito di un programma di smaltimento delle cause più risalienti, funzionale alla ragionevole durata del processo. In tale contesto, la generica istanza di passaggio in decisione sugli scritti non consentiva di superare la possibile declaratoria di improcedibilità, postulando il principio di leale collaborazione tra parti e giudice di cui all’art. 2 c.p.a. un onere della parte di rappresentare motivatamente le ragioni della persistente utilità della pronuncia di merito.
Nel merito, il Collegio richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni delle commissioni giudicatrici sulle prove di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, richiamando Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2418, Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319 e Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2024, n. 3070.
Applicando tali principi, il Tribunale riteneva che le censure della ricorrente si risolvessero in un personale e soggettivo giudizio valutativo positivo sulla prova scritta, sovrapposto a quello espresso dalla commissione, senza offrire specifiche indicazioni circa quei macroscopici errori che soli avrebbero potuto fondare l’invalidità dell’operato dell’organo giudicante. Le dedotte critiche relative alla valutazione dei criteri della qualità dell’esposizione e della padronanza delle conoscenze didattico-metodologiche risultavano prive di elementi idonei a comprovare la manifesta illogicità o l’irragionevolezza del giudizio.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, il Collegio rilevava che gli elaborati prodotti in giudizio presentavano significative e rilevanti diversità tra loro e rispetto a quello della ricorrente, non risultando sovrapponibili e non potendo quindi fondare la censura. Il ricorso veniva pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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