Indennità per servizio festivo: spetta anche senza programmazione del riposo (TAR Liguria n. 513 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di compensazione di cui all’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002, spetta al militare della Guardia di Finanza che presti servizio in un giorno festivo o in un giorno destinato al riposo settimanale, a prescindere dalla circostanza che il turno di riposo sia stato preventivamente programmato. Il riposo compensativo e l’indennità compensativa costituiscono istituti con finalità diverse: il primo bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, la seconda remunera il disagio della prestazione lavorativa in giornata festiva. La preventiva programmazione dei turni di riposo non incide sulla spettanza del beneficio economico.
Il Fatto
Alcuni militari della Guardia di Finanza presentavano istanze per ottenere il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, ex art. 54, comma 3, d.P.R. 18.06.2002, n. 164, allegando i prospetti delle prestazioni non remunerate. L’amministrazione negava il beneficio, sostenendo che la sentenza invocata dai ricorrenti non fosse definitiva e che il giudicato amministrativo non potesse essere esteso a soggetti diversi dalle parti del giudizio. I militari impugnavano i provvedimenti di diniego dinanzi al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, che riconosce a tutti i militari il diritto a un giorno di riposo settimanale, di norma in giorno festivo, e l’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002, che prevede la corresponsione di un’indennità al personale chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio. Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso dal Tribunale, confermato dal giudice d’appello, secondo cui per “giorno destinato al riposo settimanale” deve intendersi sia la domenica, cui è equiparato il festivo infrasettimanale, sia il diverso giorno già programmato come riposo settimanale quando sopravvenute esigenze di servizio inducano a chiamare il militare.
La decisione richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 luglio 2025, n. 5810, che ha chiarito come la preventiva programmazione dei turni di riposo non incida sulla spettanza del beneficio economico compensativo, non essendovi alcun riscontro normativo in tal senso. L’indennità prescinde dal riposo compensativo: il servizio prestato nel giorno festivo va sempre remunerato con la speciale indennità giornaliera, senza che rilevi la previa programmazione del turno. Il riposo compensativo bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, mentre l’indennità compensativa remunera il disagio del lavoro in giornata festiva, trattandosi di istituti con finalità differenti sebbene connesse.
La circolare del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. 311707/2009 del 22 settembre 2009 ribadisce la spettanza di entrambi i benefici, precisando che al militare chiamato a prestare servizio in giornata destinata al riposo settimanale o festiva infrasettimanale compete sia il recupero del riposo non goduto sia la corresponsione dell’indennità compensativa. Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso, annulla i provvedimenti impugnati, accerta il diritto alla corresponsione dell’indennità e condanna l’amministrazione al pagamento delle somme relative, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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