Piani plateatici comunali esclusi da obbligo di motivazione (TAR Veneto n. 827 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I c.d. pianini, che individuano le aree di suolo pubblico assentibili in concessione ai fini dell’esercizio del commercio, sono atti di pianificazione e programmazione e non piani urbanistici attuativi. Ad essi si applica l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, con esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, né essi rientrano nel genus dei procedimenti ad istanza di parte. Gli atti di pianificazione sono inoltre esclusi dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990: le ragioni delle scelte, connotate da ampia discrezionalità, sono sufficientemente espresse con riguardo ai criteri di fondo del piano, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Il diniego di occupazione che recepisce l’assetto pianificatorio è atto vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia, nel sestiere di San Marco. Il locale era privo di plateatico fino a quando, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune ha assentito in via transitoria e in deroga l’occupazione dell’area antistante per 11 mq, con titolo in scadenza, dopo proroghe, al 31 dicembre 2022.

In prossimità della scadenza la società ha chiesto al Comune di “stabilizzare” la concessione temporanea trasformandola in concessione ordinaria. Nelle more, l’Amministrazione ha avviato la revisione dei pianini dei plateatici della città storica, tra cui quello del campo in questione, approvata con deliberazione giuntale n. 167 del 28 luglio 2022, in esito a conferenza di servizi con intesa della Soprintendenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004. La richiesta di occupazione è stata poi respinta con provvedimento dirigenziale del 30 dicembre 2022. La società ha impugnato la deliberazione, gli atti presupposti e il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di rito, muovendo dalla qualificazione dei pianini come atti di pianificazione che dettano i criteri localizzativi per l’occupazione del suolo pubblico, richiamando in tal senso le pronunce del Consiglio di Stato n. 6926/2025 e del TAR Veneto n. 651/2026.

Da tale premessa discende l’infondatezza del primo motivo. Essendo i pianini espressione dell’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, opera l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, che esclude l’obbligo di comunicazione di avvio: il Comune non era tenuto a notiziare la ricorrente né dell’indizione della conferenza di servizi né del procedimento di approvazione del nuovo atto, che già vedeva coinvolte le associazioni di categoria dei commercianti.

Il Collegio esclude l’assimilabilità del pianino a un piano urbanistico attuativo, condividendo le conclusioni del Consiglio di Stato n. 6926/2025: esso non regola l’assetto edificatorio del territorio, ma individua l’area assentibile in funzione dell’interesse pubblico. Ne segue che la revisione culminata nella deliberazione n. 167 del 2022 non è riconducibile ai procedimenti ad istanza di parte e che, prima della sua adozione, non era dovuta la comunicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Sul secondo e terzo motivo, il Collegio richiama l’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990: gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall’obbligo di motivazione e le scelte, connotate da ampia discrezionalità, sono sufficientemente motivate con riguardo ai criteri di fondo del piano, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. Non sussistono i difetti di istruttoria e motivazione prospettati, emergendo dal verbale della conferenza di servizi lo svolgimento dell’istruttoria richiesta e la decisione, assunta d’intesa con la Soprintendenza, di non prevedere occupazioni in un’area centrale di grande transito.

Il Collegio rileva altresì che la concessione ottenuta in periodo Covid nasceva da esigenze eccezionali di distanziamento sociale, non costituiva diritto al mantenimento dell’occupazione e non può essere assunta a metro di giudizio della legittimità del pianino. Quanto al diniego del 30 dicembre 2022, la doglianza sull’art. 10-bis è disattesa: non è richiesta l’analitica confutazione delle singole osservazioni, la motivazione rinvia per relationem al preavviso di rigetto e il provvedimento era comunque vincolato dall’assetto pianificatorio a monte, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Segue la condanna della società alla rifusione delle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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