Annullamento del giudizio di inidoneità alla patente per contraddittorietà del certificato medico (TAR Marche n. 137 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per contraddittorietà ed illogicità, il certificato della commissione medica locale che attesta la non idoneità del conducente alla patente di guida dopo aver escluso, nell’incipit, la sussistenza di qualsiasi patologia o dipendenza da sostanze alcoliche o psicotrope idonea a recare alterazioni psicofisiche. La contraddizione tra premesse e conclusioni vizia il certificato e, in via derivata, il conseguente provvedimento di sospensione della patente. Ove la verificazione disposta in sede cautelare accerti l’idoneità psico-fisica del conducente, il giudice annulla gli atti impugnati e l’Amministrazione è tenuta a rilasciare il titolo abilitativo senza ulteriori accertamenti. La limitazione temporale della validità della patente, fondata sul principio di precauzione, non osta all’accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il certificato medico della Commissione medica locale che ne aveva attestato la non idoneità alla patente di guida, nonché il successivo provvedimento con cui l’Ufficio di Motorizzazione aveva sospeso la patente di categoria C.
Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del certificato per la mancata identificazione, essendo comparso nel campo del documento di riconoscimento il nominativo di un altro soggetto, e per l’impossibilità di ricondurre la valutazione della commissione al ricorrente. Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta contraddittorietà del certificato. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato, con portata assorbente rispetto alle altre censure, il terzo motivo di ricorso, già valorizzato in sede cautelare, rilevando che il certificato gravato attesta l’inidoneità per la patente pur avendo nell’incipit attestato l’assenza di qualsiasi patologia o dipendenza da sostanze alcoliche o psicotrope tali da recare alterazioni psicofisiche.
Il giudice ha acquisito gli esiti della verificazione disposta con la precedente ordinanza, demandata a una commissione medica presso la struttura sanitaria incaricata. Il verificatore, nel depositare la relazione, ha concluso che le risultanze della visita e degli accertamenti specialistici consentono di escludere, allo stato attuale, la sussistenza di patologie esimenti e di alterazioni dello stato psico-fisico connesse con la dipendenza da sostanze alcoliche o con l’uso di sostanze stupefacenti, non rilevando condizioni ostative al rinnovo della patente ed esprimendo parere di idoneità psico-fisica alla patente di categoria ABC.
Il Collegio ha condiviso integralmente tali conclusioni, nonché l’opportunità di limitare a sei mesi la validità della patente, in applicazione del principio di precauzione. La contraddizione tra premesse e conclusioni del certificato assume, dunque, rilievo decisivo e travolge anche il provvedimento di sospensione, privo di autonomo fondamento.
Per l’effetto il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati annullati. L’Amministrazione resistente dovrà rilasciare il titolo abilitativo senza necessità di alcun propedeutico ulteriore accertamento o certificato, posto che quanto necessario è stato già accertato in sede giurisdizionale dal verificatore. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, se e in quanto versato, e delle spese della verificazione, poste a definitivo carico dell’Amministrazione, fino a un massimo di euro 500,00, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.