Mediazione tributaria applicabile solo agli atti notificati dal 2018 (Cass. civ. Sez. V n. 24961 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclamo-mediazione tributaria, l’innalzamento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di operatività dell’istituto, disposto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, si applica ai soli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018. Ne consegue che, per gli atti notificati in data anteriore, non opera la sospensione dei termini prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e il ricorso depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile. La delimitazione dell’ambito applicativo dell’istituto deflattivo, anche quanto alla decorrenza temporale, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo ove manifestamente irragionevole o arbitraria, e non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il Fatto
Una fondazione impugnava un avviso di accertamento ai fini IMU per l’anno 2012, relativo a immobili concessi in proprietà superficiaria e a un edificio a destinazione ricettiva. L’atto era stato notificato nel dicembre 2017; il ricorso veniva depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale nel maggio 2018.
Il Comune eccepiva la tardività del ricorso, osservando che la disciplina che ampliava l’ambito della mediazione trovava applicazione solo per gli atti notificati dopo il 1º gennaio 2018. La Commissione Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo e la decisione era confermata in appello. La fondazione ricorreva allora in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la soglia elevata e che, comunque, la notifica del ricorso in una fattispecie soggetta a mediazione avrebbe dovuto produrre improcedibilità e non inammissibilità, con conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La Corte ha respinto la censura. Il ricorso introduttivo era stato notificato nel febbraio 2018 e depositato solo nel maggio 2018, senza che potesse operare la sospensione dei termini di novanta giorni prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. L’avviso di accertamento, infatti, era stato notificato a mezzo PEC nel dicembre 2017, quando la nuova disciplina non era ancora in vigore. L’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017, richiama espressamente gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
Dalla inapplicabilità della disposizione invocata discende l’infondatezza del motivo. La Corte ha inoltre escluso ogni dubbio di illegittimità costituzionale: la delimitazione dell’ambito applicativo del reclamo-mediazione, anche per la decorrenza temporale delle modifiche, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole o arbitraria. Richiamando la Corte cost. n. 98 del 2014 e la Corte cost. n. 38 del 2017, ha ritenuto non irragionevole circoscrivere l’istituto alle controversie di minore valore e ha escluso il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini. La censura è stata giudicata infondata: la sentenza di appello, dichiarando inammissibile il ricorso, aveva implicitamente disatteso l’istanza, ravvisando l’insussistenza dei presupposti di non imputabilità del ritardo. La Corte ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità in assenza di specifica argomentazione, richiamando Cass., Sez. 5^, n. 2153 del 2020, Cass., Sez. 5^, n. 7662 del 2020, Cass., Sez. 3^, n. 2151 del 2021, Cass., Sez. Trib., n. 23672 del 2023, Cass., Sez. Trib., n. 22775 del 2024 e Cass., Sez. Trib., n. 19240 del 2025. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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