Motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e consegna del PVC al solo amministratore giudiziario (Cass. civ. Sez. 5 n. 1869 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione dell’avviso di accertamento può essere resa per relationem a un altro atto, quale il processo verbale di constatazione, solo quando il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza o quando l’atto ne riproduca il contenuto essenziale. La consegna del processo verbale di constatazione all’amministratore giudiziario non equivale a conoscenza da parte del legale rappresentante della società, atteso che la nomina dell’amministratore giudiziario non determina l’automatica decadenza dell’organo assembleare. Spetta al giudice di merito verificare l’effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al consegnatario dell’atto, nonché valutare se la nomina abbia comportato la sostituzione dell’organo amministrativo nello svolgimento di attività gestorie relative agli atti impositivi.
Il Fatto
A una società contribuente e ai relativi soci veniva notificato un avviso di accertamento per riprese a IVA, conseguenti a contestazioni di operazioni inesistenti relative all’anno d’imposta 2007. Il provvedimento richiamava il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, senza allegarlo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi e, con sentenza successiva, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello incidentale dei contribuenti e accoglieva quello dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattura n. 381 del 20/12/2007, per la quale era stata emessa nota di credito. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, ritenendolo fondato.
I ricorrenti lamentavano che il processo verbale di constatazione, richiamato nell’avviso, fosse stato consegnato all’amministratore giudiziario e non al legale rappresentante della società, il quale non era decaduto per effetto della nomina. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata a richiamare il principio di legittimità secondo cui non è necessaria l’allegazione del processo verbale di constatazione già portato a conoscenza del contribuente, senza verificare se tale conoscenza fosse realmente intervenuta.
La controricorrente, sul punto, aveva solo affermato che la consegna era avvenuta al rappresentante e incaricato della società e che l’atto era stato depositato in allegato alla costituzione in giudizio di primo grado. Siffatte argomentazioni, ad avviso della Corte, confermano che il processo verbale non era allegato all’avviso e non dimostrano l’effettiva conoscenza da parte del legale rappresentante.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, per essere conforme all’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, impone che la conoscenza del contenuto essenziale dell’atto richiamato sia acquisita da chi riveste la qualifica di legale rappresentante, unico soggetto in grado di spiegare adeguatamente le difese sociali, con evidente riverbero sulla posizione dei soci. È necessario, inoltre, accertare se l’atto richiamato fosse effettivamente conosciuto o agevolmente conoscibile con l’ordinaria diligenza dal contribuente, ovvero se l’atto impositivo ne riproducesse i contenuti essenziali.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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