Emolumenti indebitamente percepiti tassabili come reddito di lavoro dipendente (Cass. civ. Sez. V n. 19839 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli emolumenti percepiti indebitamente, in assenza di titolo, costituiscono reddito di lavoro dipendente e concorrono alla formazione del reddito imponibile, dovendo essere dichiarati ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973. Il principio della tassabilità dei proventi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla provenienza e dalla sussumibilità della fonte nelle categorie dell’art. 6 t.u.i.r., opera anche per i proventi da fatto illecito ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993. L’obbligo restitutorio rileva solo se la restituzione avviene entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce; in caso contrario residua una mera questione di rimborso dell’imposta divenuta indebita. Il giudicato formatosi innanzi al giudice del lavoro non è opponibile all’Amministrazione finanziaria, difettando l’identità soggettiva tra gli enti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente, insegnante, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, recuperando a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito in assenza di dichiarazione. L’atto aveva ad oggetto emolumenti che la contribuente aveva continuato a percepire, per errore della Ragioneria territoriale, anche dopo l’immissione a domanda nei ruoli dell’Inps.
La contribuente impugnava l’atto sostenendo che le somme, indebitamente percepite, non costituivano reddito. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, lo rigettava, qualificando gli emolumenti come reddito da lavoro dipendente non dichiarato. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1 e 6 t.u.i.r. e dell’art. 2033 cod. civ., sostenendo che gli emolumenti indebitamente percepiti non concorressero alla formazione del reddito, difettando il rapporto di lavoro e il possesso del reddito. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando un proprio precedente specifico tra le stesse parti.
Ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche se da essi non consegue alcun debito d’imposta. Gli emolumenti erroneamente versati dovevano essere indicati e, qualora restituiti, andavano esposti quali oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.
La Corte ha escluso che gli emolumenti indebitamente percepiti non costituiscano reddito. Richiamando il principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, ha osservato che anche i proventi da attività illecita vanno tassati, anche ove non rientrino nelle categorie dell’art. 6, comma 1, t.u.i.r., considerandosi in via residuale come redditi diversi. La mancanza del titolo non muta la natura di reddito di lavoro dipendente.
Quanto all’obbligo restitutorio, la Corte ha precisato che la restituzione rileva solo se avvenuta entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, residuando altrimenti una questione di rimborso dell’imposta divenuta indebita.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per difetto delle indicazioni richieste dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e in parte infondato. La Corte ha escluso l’efficacia di giudicato della sentenza del giudice del lavoro, non essendovi identità soggettiva tra l’Agenzia delle entrate, ente pubblico non economico istituito con d.lgs. n. 300 del 1999, e il Ministero; oltretutto quel processo si era concluso con la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi respinto.
Nota della Redazione
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