Litisconsorzio in appello tributario e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 24976 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale determinato dall’inscindibilità delle cause in relazione ai motivi di ricorso e di appello, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame. Il giudice di secondo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

Il Fatto

Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento, notificatagli nell’aprile 2017, recante due iscrizioni a ruolo: la prima di rilevante importo, eseguita ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 in forza di una sentenza della Commissione tributaria regionale, la seconda di modesta entità, scaturita dal controllo automatizzato di una dichiarazione dei redditi. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, adita dal contribuente e nella resistenza del solo concessionario della riscossione, accoglieva l’appello. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo che l’atto di appello non le era mai stato notificato e che i giudici di secondo grado avevano omesso di rilevare d’ufficio la scorretta instaurazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi, ma la Corte concentra l’esame sul primo, che assume rilievo assorbente. Il tema è quello della corretta instaurazione del contraddittorio in appello quando il giudizio di primo grado si è svolto con pluralità di parti.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, secondo cui l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili. Nei limiti delle regole degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno.

Nel caso concreto, tuttavia, la stessa sentenza di secondo grado aveva riconosciuto l’illegittimità della cartella per vizi attinenti all’attività dell’Agenzia delle Entrate, censurando il comportamento del creditore che aveva iscritto a ruolo le somme senza fornire contezza delle modalità di quantificazione della minore pretesa impositiva. Si configurava dunque un’ipotesi di litisconsorzio processuale, con conseguente inscindibilità delle cause in relazione ai motivi di appello.

Da qui il principio: l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non produce l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. verso la parte pretermessa, pena la nullità del procedimento e della sentenza. Il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, come confermato dalla recente Cass. n. 32595 del 2025. La Corte di giustizia di secondo grado, omettendo tale integrazione, è incorsa nel vizio denunziato.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo alla dedotta sufficienza del richiamo all’atto impositivo e alla sentenza ai fini della cartella, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio di primo grado, oltre che per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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