Controricorso tardivo in Cassazione: inammissibile e rigetto dei motivi di impugnazione sulla valutazione immobiliare (Cass. civ. Sez. 5 n. 12571 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il controricorso in Cassazione notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso, con conseguente impossibilità per la parte di svolgere attività difensiva. La motivazione della sentenza di merito supera la soglia del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost. quando, pur sintetica, illustra l’esito decisorio in modo coerente. Il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione fattuale operate dal giudice di merito, né il mancato esame analitico di tutte le prove, quando gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati indicati. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. che si risolva in una critica alla ricostruzione fattuale non coglie la ratio decidendi e va rigettata.
Il Fatto
Una società di gestione del risparmio, quale gestore di un fondo immobiliare chiuso, acquistava nel 2011 un complesso immobiliare in Roma per un prezzo di oltre 69 milioni di euro, necessitante di rilevanti interventi di riqualificazione secondo una perizia di parte. L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore dell’immobile in misura notevolmente superiore e richiedendo maggiori imposte ipotecarie e catastali.
La Commissione Tributaria Provinciale accolgeva il ricorso del contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio riducendo comunque il valore accertato del 25% in considerazione dello stato locativo. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il controricorso dell’Agenzia era stato notificato il 2 maggio 2018, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del ricorso avvenuta il 16 marzo 2018. Nella vigenza dell’allora formulazione dell’art. 370 c.p.c., il termine era scaduto il 26 aprile 2018, con conseguente declaratoria di inammissibilità del controricorso e impossibilità per l’Amministrazione di svolgere attività difensiva.
Quanto al primo e al terzo motivo, relativi alla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui il vizio ricorre solo quando la motivazione renda impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie, la CTR aveva argomentato in forma sintetica ma coerente, illustrando l’esito decisorio, con conseguente inammissibilità delle censure.
In relazione ai motivi concernenti l’omesso esame di fatti decisivi (secondo e quarto), la Corte ha precisato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento della decisione. La perizia era stata espressamente valutata dalla CTR, che ne aveva tratto considerazioni probatorie difformi dalle aspettative del contribuente, risolvendosi le doglianze in un mero dissenso rispetto all’esito valutativo.
La Corte ha infine rigettato i motivi concernenti la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., rilevando che la CTR aveva fatto riferimento alla mancata contestazione specifica della comparazione con immobili similari solo come argomento ad colorandum, fondando la decisione su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Le censure si risolvevano in una diversa lettura del materiale istruttorio, non cogliendo la ratio decidendi. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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