Compensazione delle spese tributarie solo con gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 18388 del 06.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, la compensazione delle spese di giudizio è ammessa, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Le ragioni gravi ed eccezionali non possono essere espresse con formule generiche, ma esigono puntuale riscontro, sì da consentire il controllo sulla loro effettiva sussistenza. La mera novità della questione controversa non integra il presupposto della compensazione. La statuizione che disponga la compensazione sulla base di una formula generica è censurabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la sentenza con cui il giudice tributario regionale aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia di primo grado, nella parte in cui erano state compensate le spese di giudizio. Il giudice provinciale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, all’esito della revoca, da parte dell’amministrazione, della richiesta di un contributo unificato ulteriore rispetto a quello già versato dalla contribuente in relazione a un giudizio di lavoro.
Il giudice regionale aveva confermato la compensazione facendo leva sulla novità della questione, ossia l’estensione del contributo unificato alle cause di lavoro ad opera dell’art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, che aveva dato origine a molteplici dubbi interpretativi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., contestando la qualificazione della questione come nuova. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte esamina anzitutto la seconda censura e ne esclude la fondatezza. Il giudice ha rappresentato che la questione controversa presentava carattere di assoluta novità e, come tale, aveva dato origine a dubbi interpretativi e controversie: nel suo contenuto minimo costituzionale, la motivazione esiste (v. Cass. n. 21174/2024), prescindendo dalla correttezza della valutazione esposta.
Quanto al primo motivo, la norma applicabile è individuata nell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, e non negli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. invocati dalla ricorrente. Nel testo applicabile ratione temporis, le spese possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: la gravità ed eccezionalità delle ragioni è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente, da valutare in relazione a fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza (v. Cass. n. 23592/2024). Le ragioni devono essere espressamente indicate, con puntuale riscontro, e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v. Cass. n. 21521/2010, Cass. n. 15413/2011, Cass. n. 16518/2019, Cass. n. 25597/2018, Cass. n. 1950/2022, Cass. n. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024).
La Corte rileva che la valutazione del giudice regionale è erronea: non risultava alcuna assoluta novità circa l’applicazione dell’art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, previsione entrata in vigore sette anni prima della notifica dell’atto impugnato, con cui era stato richiesto il pagamento del contributo unificato, poi revocato dopo il ricorso. La stessa difesa dell’amministrazione ha dato conto di ritardi nel chiarire le linee interpretative e di una tardiva definizione di un tema interpretativo sussistente da molti anni e risolto in pochi mesi con la revoca. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio sulle spese.
Nota della Redazione
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