Esenzione IMU e residenza del possessore: rileva solo la condizione individuale (Cass. civ. Sez. V n. 25004 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, spetta in relazione ad una unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, non potendo estendersi, per la natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, ad ulteriori unità contigue di fatto unificate. Ai fini del beneficio rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, considerate individualmente, e non la condizione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare. Il contribuente che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel proprio immobile ha quindi diritto all’esenzione anche se il coniuge risieda in un diverso immobile, ubicato nello stesso o in altro comune.

Il Fatto

Il contribuente era proprietario di un immobile in Roma e, nel medesimo stabile e piano, era proprietaria di altra unità immobiliare la coniuge. Il Comune, accertato l’omesso versamento dell’IMU per l’anno 2013, notificava al contribuente un avviso di accertamento.

L’atto era impugnato sul rilievo che le due unità costituissero un unicum e che pertanto spettasse l’esenzione per abitazione principale. Il ricorso era accolto in primo grado; la decisione era riformata in appello, sul presupposto che gli immobili fossero catastalmente separati e che la coniuge avesse stabilito la residenza in un interno diverso. Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste il Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla costante giurisprudenza secondo cui l’esenzione IMU spetta per una sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, che definisce abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare. La disposizione, diversamente da quanto previsto in materia di ICI, contiene un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un solo immobile.

Ne deriva, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento formatosi in tema di ICI. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 21914/2024, Cass. Sez. V n. 23833 del 2017 e Cass. Sez. VI-V ord. n. 3011 del 2017, nonché Corte cost. n. 242 del 2017. Segue che la unificazione catastale di fatto dei due immobili non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio.

La Corte ritiene però erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui, essendo i coniugi residenti in due distinti immobili del medesimo edificio, l’esenzione spetterebbe per una sola abitazione. Viene in considerazione la Corte cost. n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, come modificato dalla legge n. 147/2013, nella parte in cui richiedeva che l’abitazione principale fosse luogo di residenza anagrafica e dimora abituale anche del nucleo familiare, nonché dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019.

Il Giudice delle leggi ha ravvisato una irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, osservando che non è infrequente che i coniugi vivano stabilmente in luoghi diversi mantenendo integra la comunione familiare, con violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost. Ne consegue che assumono rilievo esclusivamente la residenza e la dimora del possessore, considerate individualmente, restando irrilevante la condizione abitativa del coniuge.

Pertanto il contribuente, risiedendo anagraficamente nell’immobile di sua proprietà, aveva diritto all’esenzione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso. Le spese sono compensate, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza successivo alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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