Mancata consegna foglio informativo non sospende prescrizione buoni postali fruttiferi (Cass. civ. Sez. I n. 25015 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo analitico, previsto dall’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000 per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, non integra l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. e non impedisce la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso. L’impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto: non comprende gli impedimenti soggettivi né gli ostacoli di mero fatto, ancorché determinati dalla negligenza informativa del debitore. La prescrizione decorre dunque dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo la disciplina di settore, restando il creditore onerato di attivarsi, se del caso consultando la Gazzetta Ufficiale.

Il Fatto

Un risparmiatore ha chiesto il rimborso di due buoni postali fruttiferi, emessi il 30 dicembre 2000 e l’11 aprile 2001, nei confronti della società emittente. Il Giudice di pace lo ha accolto, condannando la convenuta al pagamento di euro 1.350,00. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Lecce, che ha legato la decorrenza del termine prescrizionale alla consegna del foglio informativo analitico, in mancanza della quale ha escluso la possibilità di desumere l’avvenuto adempimento degli obblighi di trasparenza e informazione.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla presunzione di conoscenza della disciplina di settore pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sull’onere probatorio della mancata consegna. Il titolare del buono ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato, deducendo la responsabilità risarcitoria dell’emittente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente, secondo cui il Giudice di pace avrebbe definitivamente statuito sulla decorrenza della prescrizione. L’eccezione è disattesa: il Tribunale si è pronunciato sul tema e la società, con l’appello, aveva contestato l’interpretazione delle disposizioni sulla prescrizione del diritto al rimborso. Il tema è quindi rimasto vivo in secondo grado.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La decisione impugnata è fondata sull’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, che impone la consegna al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo recante la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Il Tribunale ha legato la decorrenza del termine prescrizionale all’adempimento di tale obbligo: un enunciato errato in diritto.

Per la giurisprudenza consolidata della Corte, l’impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. n. 17451 del 2025; Cass. n. 14193 del 2021; Cass. n. 22072 del 2018; Cass. n. 10828 del 2015).

La Corte richiama anche Cass. n. 3686 del 2026: rispetto all’ostacolo di fatto, ciò che rileva è l’onere del creditore di attivarsi e di non rimanere inerte. La mancata consegna del foglio informativo può aver reso più difficoltosa la conoscenza della scadenza del buono, ma non impossibile: sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del titolo e individuare l’exordium praescriptionis, il cui termine è fissato dall’art. 2946 c.c.

Il secondo motivo, sull’onere probatorio relativo alla consegna, resta assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile: il tema della responsabilità risarcitoria è estraneo alla decisione impugnata e il motivo non contiene alcuna indicazione dei capi di sentenza che se ne sarebbero occupati, in violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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