Inammissibile il ricorso per cassazione che contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello senza riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di gravame (Cass. civ. Sez. I n. 7118 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di inammissibilità dell’appello senza riprodurre quantomeno i passaggi fondamentali dell’atto di gravame, al fine di comprovare che lo stesso conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa. L’assoluta genericità del motivo preclude altresì l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità, il cui esercizio presuppone pur sempre l’ammissibilità della censura. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, essendo denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La motivazione per relationem di una pronuncia che si limiti a vagliare l’ammissibilità dell’appello non integra alcuna di tali carenze estreme.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, giudicando il gravame “generico e scarno di motivazione” e privo di specificità, per la mancanza della parte argomentativa a confutazione delle ragioni del primo giudice.
La società soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la banca intimata restava tale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l’ammissibilità del primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto privo di specificità l’atto di appello.
La S.C. ha chiarito che, contestando la valutazione di inammissibilità del gravame operata dal giudice di merito, il ricorrente era onerato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di procedere alla riproduzione quantomeno dei passaggi fondamentali dell’atto di appello, al fine di consentire alla Corte la verifica della sussistenza dei requisiti di specificità delle censure ivi formulate, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017. Nel caso di specie, invece, il ricorso offriva una riproduzione assolutamente sommaria del gravame, limitandosi alla mera rubrica dei motivi, con conseguente preclusione della verifica sollecitata.
La Corte ha inoltre precisato che l’assoluta genericità del motivo preclude l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti, il cui esercizio presuppone l’ammissibilità della censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., per come modulato in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 e ai criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte di interesse.
L’inammissibilità del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 1938 c.c., essendo radicalmente precluso ogni vaglio delle deduzioni riferite al merito del giudizio.
Il terzo motivo, concernente la motivazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., è stato invece rigettato: nessuna delle carenze estreme del c.d. “minimo costituzionale” — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa — risultava ravvisabile nella decisione impugnata, che esponeva il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma completo, univoco e comprensibile. Infondata è stata giudicata anche la tesi della motivazione per relationem, atteso che la Corte territoriale aveva valutato non il merito della decisione di prime cure ma la specificità del gravame. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato. Nulla per le spese, essendo la parte intimata rimasta tale.
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Nota della Redazione
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