Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 21976 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, fondandosi su atti o documenti del giudizio di merito, non ne riproduca il contenuto essenziale ovvero non ne indichi puntualmente gli estremi identificativi e la collocazione nel fascicolo processuale. Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è inoltre esperibile avverso la sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, secondo il meccanismo della doppia conforme di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. fonda una valutazione legale tipica dell’abuso del processo, legittimando la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro a favore di un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e dei relativi fideiussori. Il tribunale, dichiarata improcedibile la domanda monitoria per intervenuto fallimento della debitrice principale, aveva accolto parzialmente l’opposizione, condannando i garanti al pagamento di una somma determinata all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio.
La corte d’appello, con sentenza del 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo il gravame dei fideiussori. Questi ultimi avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme di diritto per avere la corte territoriale qualificato come nuova un’eccezione in realtà già sollevata in primo grado, e, con il secondo, l’omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dal contenuto delle singole garanzie fideiussorie prestate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura, pur denunciando una violazione di legge, si fondava su documenti — le garanzie fideiussorie — senza riprodurne il contenuto nel ricorso, né indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. Tale carenza integra una palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che impone al ricorrente il rispetto del principio di autosufficienza.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha evidenziato un duplice profilo di inammissibilità. Da un lato, anche tale doglianza incorreva nel medesimo vizio di mancata riproduzione dei documenti richiamati. Dall’altro, la censura si rivelava in radice non proponibile, atteso che la sentenza impugnata aveva integralmente confermato quella di primo grado, integrando l’ipotesi della doppia conforme, che l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. sottrae al sindacato di legittimità ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
La Corte ha infine valorizzato la circostanza che il ricorso fosse definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. Tale evenienza, ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, codifica una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., integrando un’ipotesi normativa di abuso del processo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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