Onere della prova del contratto scritto nei giudizi di nullità di clausole bancarie (Cass. civ. Sez. 1 n. 2547 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di nullità di clausole di contratti bancari, l’attore che alleghi la stipula scritta del contratto è onerato della prova del contenuto dell’accordo, non potendo supplirvi con la produzione dei soli estratti conto. La mancata produzione del contratto rende inammissibile la domanda di ripetizione di somme per mancata dimostrazione del fatto costitutivo, ivi inclusa l’assenza di una giusta causa per gli addebiti. Il giudice del rinvio, a seguito di cassazione con rinvio restitutorio, non può ritenere generica l’originaria domanda, ma resta libero di valutarne la fondatezza nel merito. È, inoltre, ammissibile la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Il Fatto
La società, la s.a.s. e il socio ricorrevano per sei mezzi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva rigettato le loro domande di nullità di clausole di contratti di conto corrente, relative alla determinazione del tasso di interesse, alla commissione di massimo scoperto, all’anatocismo e all’esercizio dello ius variandi, per presunta usurarietà degli interessi. La banca resisteva con controricorso. La Corte d’appello aveva fondato il rigetto sulla mancata produzione dei contratti, pur asseritamente stipulati per iscritto, e sulla conseguente impossibilità di verificare la fondatezza delle pretese degli attori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, esaminando prioritariamente il quarto motivo con cui i ricorrenti lamentavano un’erronea interpretazione della propria domanda. I giudici di legittimità hanno rilevato come l’analisi compiuta dai giudici di merito fosse «largamente motivato e totalmente condivisibile», in quanto dagli atti introduttivi emergeva che gli originari attori avessero allegato la stipula scritta dei contratti, senza poi produrli. La Corte ha pertanto richiamato il principio per cui, non controversa l’esistenza del contratto, spetta all’attore dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione di interessi o della commissione di massimo scoperto, prova che non può essere tratta dagli estratti conto.
Quanto alla richiesta di nuova CTU contabile, la Corte ne ha affermato l’inammissibilità, trattandosi di doglianza totalmente versata in merito, volta a contrastare l’accertamento del giudice di appello circa l’inattendibilità della consulenza già espletata e l’assenza di un principio di prova sulla usurarietà dei tassi. Ha, inoltre, precisato che la domanda di accertamento dell’illegittimità delle modifiche contrattuali unilaterali ex art. 118 T.U.B. era stata rigettata per mancata produzione delle comunicazioni di variazione e dei contratti, rendendo indimostrata la prospettazione. Il primo e il secondo motivo, relativi alla verifica del superamento del tasso soglia per singolo trimestre e alla c.d. usura sopravvenuta, sono stati ritenuti assorbiti dal difetto probatorio posto a fondamento della decisione impugnata.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il sesto motivo, poiché attribuiva alla precedente pronuncia rescindente (n. 13211/2023) un contenuto non posseduto: tale pronuncia si era limitata a cassare con rinvio per aver ritenuto genericamente formulate le domande, senza nulla statuire sulla fondatezza nel merito. Rigettato il ricorso, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte e della cassa delle ammende, confermando l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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