Crediti sopravvenuti e insinuazione ultratardiva: irrilevante la sola sopravvenienza (Cass. civ. Sez. I n. 3890 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insinuazione ultratardiva al passivo, la sopravvenienza del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento non equivale a non imputabilità del ritardo: può ben accadere che il credito sopravvenga dopo la verifica e che ciò derivi da fatto imputabile al creditore, il quale resta allora escluso dal concorso. Il creditore tenuto a dimostrare la causa esterna impeditiva deve provare anche la causa, uguale o diversa, dell’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento, non essendo sufficiente attivarsi entro il termine di dodici mesi di cui abbia allegato l’impossibilità di osservanza. Il credito dell’Autorità di regolazione per energia, derivante da sanzione pecuniaria per omesso acquisto di certificati verdi, ha il proprio fatto costitutivo nell’illecito e non nel provvedimento sanzionatorio: esso è credito condizionato e va insinuato con riserva già all’esordio del procedimento sanzionatorio.
Il Fatto
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua opposizione al diniego di ammissione al passivo del credito di € 8.500,00. Il credito derivava dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria conseguente alla violazione dell’obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno 2013.
Il Tribunale aveva escluso che si trattasse di credito sopravvenuto nel 2019 in corso di procedura, collocando le radici causali dell’obbligazione nel 2014, quando era emersa la violazione contestata. Il credito era dunque stato insinuato tardivamente per causa imputabile alla pubblica amministrazione, non valendo a esimere dal rispetto dei termini dell’art. 101 l. fall. la durata pluriennale del procedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, con cui si deduceva l’eccesso di giurisdizione per avere il giudice fallimentare invaso la sfera riservata al giudice amministrativo dall’art. 133, lettera l), c.p.a., è inammissibile: il Tribunale non ha deciso in via principale su provvedimenti dell’Autorità, ma ha scrutato i presupposti di ammissibilità dell’insinuazione ultratardiva, conoscendo del rispetto dei termini sanzionatori solo in via incidentale.
Il secondo motivo è infondato. La ricorrente sosteneva che i crediti sopravvenuti siano sempre insinuabili, se proposti in termine ragionevole. La Corte ribadisce però che non vi è piena corrispondenza tra sopravvenienza del credito e non imputabilità del ritardo, richiamando Cass. n. 16218 del 2015 e Cass. n. 18544 del 2019: predicare un’automatica inimputabilità dei crediti sopravvenuti è un artificio verbale che occulta l’inapplicazione dell’art. 101 l. fall.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati, con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.. La Corte ritiene che il credito avrebbe dovuto essere insinuato all’esordio del procedimento sanzionatorio e ammesso con riserva. Il fatto costitutivo non è il provvedimento, ma l’illecito consumato con la violazione dell’obbligo di acquisto: il procedimento è solo consequenziale. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 12371 del 2008 e Cass. Sez. Un. n. 15200 del 2015, si afferma che la nozione di crediti condizionati dell’art. 96 l. fall. è più ampia di quella di crediti condizionali e ricomprende ogni credito preesistente la cui ammissione dipenda da evento futuro e incerto.
Nel caso concreto l’Autorità era in condizione di far valere il credito già dal novembre 2015, in corso di accertamento. Poiché dal ricorso non risulta il termine finale per l’insinuazione tempestiva né quello per l’ultratardiva, la Corte conferma il rigetto: l’insinuazione è avvenuta diversi anni dopo, in violazione del principio per cui il creditore deve attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto (Cass. n. 11000 del 2022). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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