Motivazione apparente sul danno da ridotta amenità e quantificazione ancorata al costo (Cass. civ. Sez. II n. 16623 del 21.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di appello ha per oggetto la controversia decisa in primo grado nei limiti della devoluzione fissata dai motivi specifici dell’atto di appello. Ne consegue che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere rilevato dal giudice d’appello se non è stato dedotto con specifico motivo di gravame, restando altrimenti coperto dal giudicato sostanziale interno. La domanda di rispetto delle distanze ex art. 873 cod. civ. implica, per esplicito rinvio della norma, l’applicazione delle prescrizioni locali che stabiliscono una distanza maggiore. È nulla per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., la sentenza che quantifichi il danno da ridotta amenità e tranquillità ancorandolo al costo di demolizione dell’opera illegale, senza spiegare il criterio seguito, né indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, così sottraendosi al dovere di giustificare la decisione e alla prova del pregiudizio ex art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Un’attrice convenne davanti al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, il Comune e una società, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal rilascio di una concessione edilizia e dalla realizzazione di un fabbricato a confine della sua proprietà, con violazione dell’art. 873 cod. civ.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione verso il Comune e accolse parzialmente la domanda verso la società, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione. La società ricorse per cassazione con tre motivi, censurando da ultimo la quantificazione del danno in assenza di prova.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i muri di contenimento erano a distanza conforme e che il Tribunale aveva deciso oltre la domanda applicando la normativa urbanistica locale. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il giudice d’appello è investito solo di quanto ritualmente dedotto con i motivi di gravame e che il vizio di ultrapetizione non può essere rilevato d’ufficio se non proposto con specifico motivo, risultando ormai coperto dal giudicato sostanziale interno. Richiama sul punto Sez. I n. 13351 del 2014 e Cass. n. 21856 del 2004.
La Corte aggiunge che la domanda di rispetto delle distanze ex art. 873 cod. civ. implica, per esplicito rinvio della disposizione, l’applicazione delle norme locali che prescrivono una maggiore distanza. Il Tribunale, dunque, non decise oltre la domanda, ma entro i suoi limiti.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa condanna a danni non richiesti dall’attrice, è inammissibile: dalla sentenza d’appello non consta che la ricorrente avesse sottoposto alla Corte territoriale tale critica. La censura introduce una questione nuova, non trattata nel merito. Il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis. Richiamate Sez. III n. 2140 del 2006 e Cass. n. 18018 del 2024.
Il terzo motivo è fondato. La Corte d’appello aveva confermato la quantificazione del danno da ridotta amenità e tranquillità pari al costo di demolizione, affermando che non assumeva rilievo l’uso di tale parametro oggettivo. Per la Cassazione l’asserto non presenta alcuna delle qualità della motivazione, riducendosi a motivazione apparente: graficamente esistente, ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Richiamate Sez. Un. n. 8053 del 2014, Sez. Un. n. 8054 del 2014 e Sez. Un. n. 22232 del 2016. La sentenza è nulla e il motivo è scrutinabile anche sotto il profilo dell’art. 2697 cod. civ., non essendo dato sapere su quale criterio riposi la quantificazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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