Arbitrato, decadenze a sorpresa e contraddittorio nel procedimento (Cass. civ. Sez. I n. 3898 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di arbitrato, l’art. 816-bis cod. proc. civ. consente agli arbitri, in mancanza di regole convenute dalle parti, di determinare liberamente lo svolgimento del procedimento, ma impone in ogni caso il rispetto del contraddittorio, con ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Tale garanzia è inderogabile e costituisce il crisma di legittimità del giudizio arbitrale. Ne segue che gli arbitri possono fissare termini a pena di decadenza per il compimento di atti processuali, ma solo se abbiano previamente stabilito e reso nota alle parti, in modo congruo, la relativa regola. È pertanto illegittima la dichiarazione di inammissibilità di un’eccezione per inosservanza di un termine, quando la relativa sanzione non sia stata prima comunicata alle parti, realizzandosi altrimenti una decadenza a sorpresa.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in qualità di capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva partecipato ai lavori di messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche di un presidio ospedaliero. Insorta una controversia con la stazione appaltante, le parti avevano devoluto la lite a un collegio arbitrale, che con lodo del 2012 aveva parzialmente accolto le rispettive pretese, riconoscendo penali per la ritardata consegna dei lavori e respingendo le altre domande fondate sulle riserve iscritte dall’impresa.
Il lodo era impugnato davanti alla Corte d’appello di Roma, che, in accoglimento dell’impugnazione incidentale della società, aveva dichiarato tardive e inammissibili le eccezioni sollevate dall’azienda sanitaria, ritenendole proposte oltre i termini assegnati dagli arbitri. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la nullità della decisione per violazione degli artt. 829, comma 1, n. 9, e 816-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura dei termini fissati dagli arbitri per la proposizione delle eccezioni e delle conseguenze della loro inosservanza. Richiamando Cass., sez. I, n. 18772 del 2023 e Cass., sez. I, n. 1099 del 2016, la Suprema Corte ricostruisce la portata dell’art. 816-bis cod. proc. civ., che rimette alle parti la determinazione delle norme procedimentali e, in difetto, attribuisce agli arbitri la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno.
Tale libertà di forme incontra però un limite invalicabile nel principio del contraddittorio, che gli arbitri devono in ogni caso attuare, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Il Collegio qualifica questo principio come garanzia processuale inderogabile, che esige che ciascuna parte sia messa in condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento, senza incorrere in decadenze a sorpresa.
Da ciò deriva che la libertà di forme non tollera che gli arbitri assegnino termini o regole istruttorie a pena di decadenza senza una anteriore, precisa informazione alle parti sull’andamento del giudizio così impresso. Il principio opera per qualunque regola alla quale l’arbitro intenda conformare la condotta delle parti con conseguenze sul processo.
Pertanto, pur potendo gli arbitri fissare termini a pena di decadenza per precisare i quesiti, depositare documenti, produrre memorie ed esporre repliche, è loro precluso dichiarare inammissibile un atto o un’istanza per inosservanza di uno di tali termini, ove non abbiano prima, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la regola in tal senso adottata.
Nel caso di specie la decadenza non era stata prospettata dagli arbitri, ma dichiarata direttamente dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto inammissibili le eccezioni dell’azienda sanitaria senza che esistesse una previsione accettata o comunque preventivamente conosciuta dalle parti circa la perentorietà dei termini. Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento del secondo; segue la cassazione della sentenza e la rimessione della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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