Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi del d.l. n. 146/2021 (Cass. civ. Sez. V n. 3942 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è impugnabile dal contribuente solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ovvero quando il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la medesima. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi in corso e delimita il contenuto dell’interesse ad agire in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall’originaria fondatezza della domanda, e non è impedito dalla formazione di un giudicato implicito sulla legittimazione ad causam.
Il Fatto
Il contribuente impugna l’estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, contestando la ritualità della loro notifica. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, ritenendo validamente effettuata la notifica diretta delle cartelle ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al portiere dello stabile, senza necessità di seconda raccomandata informativa.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla notifica. La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere non attiene però al merito della notifica, ma alla stessa ammissibilità della domanda: la Corte rileva d’ufficio il difetto di interesse ad agire rispetto all’impugnazione dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite essa, degli atti a essi sottesi. In questo caso sussiste difetto di interesse ad agire, questione del tutto preliminare all’esame del merito. L’estratto di ruolo non è difatti impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, ove il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme a lui dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la stessa.
La Corte richiama il diritto vivente per affermare che la norma è applicabile ai giudizi in corso (Cass., Sez. U., n. 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla disciplina sopravvenuta. Sul punto la Corte costituzionale ha ribadito che eventuali modifiche al sistema spettano al Legislatore e che le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto fuori dalle ipotesi previste sono inammissibili (Corte cost. n. 190/2023; Corte cost. n. 81/2024).
Poiché nel caso di specie non ricorrono le ipotesi dell’art. 3-bis, e poiché la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass., Sez. Un., n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire. A fronte di tale difetto, benché sopravvenuto, viene meno una condizione dell’azione, indipendentemente dall’originaria fondatezza della domanda, attenendo la mancanza di interesse ai vizi dei requisiti intrinseci della domanda (Cass., Sez. U., n. 475/2015).
Quanto alla dedotta formazione di un giudicato interno, la Corte precisa che solo la formazione di un giudicato espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione o il rilievo d’ufficio della stessa (Cass., Sez. Un., n. 26019/2008), esclusione operante anche in caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio. Pertanto la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., applicato in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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