La riqualificazione IVA dell’affitto d’azienda non è limitata dai vincoli probatori dell’art. 20 TUR (Cass. civ. Sez. 5 n. 23049 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accertamento volto a qualificare un’operazione economica come cessione d’azienda deve essere compiuto attraverso una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, testuali ed extratestuali, non applicandosi i limiti probatori di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro. La diversità dei presupposti impositivi tra IVA e imposta di registro, anche dopo la modifica dell’art. 20 TUR operata dalla legge n. 205/2017, comporta l’autonomia dei relativi accertamenti: l’accertamento dell’imposta di registro non refluisce sulla debenza dell’IVA. Ai fini IVA, la nozione di cessione d’azienda assume rilievo centrale nell’elemento funzionale, ossia il legame tra il singolo elemento aziendale e l’impresa, sicché l’operazione deve essere considerata come cessione d’azienda indipendentemente dal fatto che il bene sia stato esplicitamente previsto nel negozio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP per il periodo d’imposta 2016, con il quale recuperava a tassazione componenti negativi e imposta detratta in relazione alle operazioni intercorse con altra società. L’Ufficio riteneva che il contratto formalmente qualificato come affitto d’azienda, stipulato nel 2016, dovesse essere riqualificato come cessione d’azienda, valorizzando il complesso degli elementi emersi in verifica, tra cui la cessazione di fatto dell’attività della concedente, il trasferimento oneroso di merci, beni strumentali e personale, nonché i rapporti societari esistenti tra le parti.
La società contribuente impugnava gli atti impositivi, sostenendo che l’operazione conservasse natura di affitto d’azienda e contestando l’improprio ricorso all’art. 20 del TUR, norma riferita all’imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo l’art. 20 TUR inapplicabile e la riqualificazione tale da stravolgere la causa del negozio prescelto dalle parti. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 19 del d.P.R. n. 633/1972, 20 del d.P.R. n. 131/1986 e 109 del d.P.R. n. 917/1986. La Suprema Corte ha rilevato che, in tema di IVA, l’art. 2, secondo comma, lett. b, del d.P.R. n. 633/1972 esclude dalla nozione di cessione di beni le cessioni aventi ad oggetto aziende o rami d’azienda. La nozione di azienda ai fini IVA, come precisato dalla giurisprudenza unionale, corrisponde al trasferimento di un insieme di beni che complessivamente costituiscono un’impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma.
La Corte ha chiarito che l’opera di qualificazione non si esaurisce nell’esame del solo dato contrattuale ma investe il fenomeno economico che i rapporti mirano a realizzare. In materia di interpretazione dei contratti rileva non ciò che le parti hanno scritto ma ciò che hanno effettivamente realizzato con il complessivo regolamento negoziale adottato, anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese. Il giudice di legittimità ha inoltre ricordato che, anche a seguito della modifica dell’art. 20 TUR operata con la legge n. 205/2017, IVA e imposta di registro si fondano su presupposti impositivi diversi: nell’un caso assume rilievo l’operazione economica in concreto realizzata, nell’altro rileva solo la specifica connotazione dell’atto giuridico da registrare.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva identificato il presupposto impositivo dell’imposta di registro in quello richiesto per l’IVA, trascurando ogni disamina di elementi extratestuali, quali il trasferimento dei restanti cespiti avvenuto successivamente alla stipula del contratto di affitto, con cui si era realizzato il trasferimento dell’ultimo bene della società concedente. Tale elemento, unitamente alla circostanza della riconducibilità di entrambe le società al medesimo soggetto e alla finalità di ristrutturazione del debito aziendale, andava valutato nel complesso delle risultanze processuali. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice del rinvio di rivalutare tutti gli elementi rilevanti. Il secondo motivo, concernente la deducibilità dei costi per le conciliazioni con i lavoratori, è stato dichiarato assorbito, essendo la sua sorte consequenziale alla decisione che sarà assunta in sede di rinvio sulla sussistenza della cessione d’azienda.
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Nota della Redazione
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