CTU percipiente e istanza ex art. 210 c.p.c. escludono la nullità (Cass. civ. Sez. I n. 3947 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti necessari a rispondere ai quesiti sottopostigli, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Tale attività non incorre nella nullità relativa ex art. 157 c.p.c. Il giudice del merito è tenuto a valutare in modo complessivo e sintetico l’esito della consulenza, con riferimento ai dati direttamente emersi dai contratti acquisiti, nonché a considerare la mancata risposta all’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 232, primo comma, cod. proc. civ., che non produce automaticamente la confessione, ma impone di ritenere ammessi i fatti purché concorrano altri elementi di prova.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda con cui l’ex moglie, comproprietaria in regime di comunione legale di due appartamenti e un garage, ha chiesto al coniuge separato il rendiconto dei frutti civili percepiti dalla separazione, pari alla quota di comproprietà del 50%. Il convenuto ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, quantificando le somme dovute sulla base della CTU. La Corte d’Appello di Salerno, in totale riforma, ha respinto la domanda ritenendo non provato l’incasso di somme, censurando la CTU come deducente e non percipiente. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile: le contestazioni mosse a passaggi della sentenza che non costituiscono ratio decidendi non colpiscono la pronuncia. Ugualmente inammissibile è la critica all’indennità di detenzione, poiché la ricorrente non ha impugnato la ragione autonoma con cui il giudice del merito ha escluso che tale tema rientrasse nella domanda originaria. Quando la decisione si fonda su ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non le censuri tutte.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La Corte di appello ha escluso che la CTU avesse assolto funzione probatoria, censurando l’acquisizione documentale presso l’Agenzia delle Entrate e il conteggio ritenuto mera ipotesi di calcolo. La Suprema Corte osserva che la CTU, nel caso, non aveva natura contabile, ma era volta al preliminare accertamento della situazione presupposta.
Richiamando le Sezioni Unite n. 3086/2022 e Cass. n. 17916/2022, la Corte ricorda che il consulente, nei limiti delle indagini e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti per le parti.
Nel caso concreto, le ragioni della domanda erano state formulate sin dal primo grado con richiesta ex art. 210 c.p.c. presso le pubbliche amministrazioni, per sopperire all’impossibilità della parte privata di accedere ai documenti. Il Tribunale, senza procedere ex art. 210 c.p.c., ha disposto direttamente la CTU con chiara natura percipiente, conferendo al consulente l’incarico di acquisire i documenti necessari. Tale modalità non merita censura e non viola l’onere probatorio, ove questo risulti assolto mediante la tempestiva istanza ex art. 210 c.p.c.
Ne consegue che l’esito della consulenza, quanto ai dati emersi dai contratti di locazione acquisiti, avrebbe dovuto essere valutato dalla Corte di appello, con ricadute anche sulla valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale: l’art. 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente la confessione alla mancata risposta, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti purché concorrano altri elementi di prova. Il quarto motivo, sull’omessa pronuncia in merito all’azione di rendiconto, è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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