Espulsione amministrativa e misure alternative: piena autonomia dei piani (Cass. civ. Sez. I n. 3938 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera disposta dal Questore opera su un piano autonomo e distinto rispetto alle misure adottate dall’autorità giudiziaria penale. L’ordine di sospensione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p. non rende per ciò solo inefficace o confliggente il decreto prefettizio di espulsione, né preclude l’esecuzione dell’accompagnamento. Il raccordo con le esigenze della giurisdizione penale è assicurato dallo strumento del nulla osta previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, la cui eventuale omissione non è deducibile dallo straniero espulso, privo di interesse protetto al riguardo. Il giudice di pace, nel convalidare il provvedimento, non è tenuto a operare alcun bilanciamento con il diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione.

Il Fatto

Il Questore di Padova disponeva l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino straniero a mezzo della forza pubblica. Il Giudice di pace di Padova, con decreto, convalidava il provvedimento, ritenendone sussistenti i presupposti e richiamando la pericolosità sociale del soggetto, il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il nulla osta all’espulsione in relazione ai procedimenti penali pendenti.

Lo straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 3, 24 e 27 Cost. e degli artt. 2 e 13 d.lgs. n. 286/1998. Sosteneva che il giudice di pace avrebbe dovuto valutare la compatibilità tra l’espulsione amministrativa e l’esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile, già iniziata a seguito dell’emissione dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla recente pronuncia Cass. n. 35686 del 2023, che ha riconosciuto la piena autonomia applicativa dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p. Tale ordine lascia intatto il potere prefettizio e non sospende l’operatività dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998, che non viene meno per il fatto che lo straniero non si trovi in stato di detenzione.

L’espulsione amministrativa si differenzia dalle misure disposte dall’autorità giudiziaria, perché misura caratterizzata da intrinseca autonomia e, in quanto tale, non confondibile né assimilabile alle forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale. Ne consegue che, se l’ordine di esecuzione della pena è stato sospeso, il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.

L’autonomia è del resto certificata dallo stesso art. 13, comma 3, che prevede il nulla osta dell’autorità giudiziaria quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere. L’adottabilità dell’espulsione prefettizia non è dunque preclusa dalla pendenza di un procedimento penale, trovando nello strumento del nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenze processuali.

Quanto al caso in cui il nulla osta non sia stato formalmente richiesto, la Corte richiama il principio già affermato da Cass., Sez. I, n. 20693 del 2019: lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità, la mancanza del nulla osta, perché non ha alcun interesse protetto alla denuncia di tale omissione, essendo la previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale. L’interesse dell’espulso alla difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Il motivo, nei termini in cui è stato dedotto, è quindi infondato e il ricorso è rigettato. Nessuna determinazione sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. La Corte dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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