Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 3980 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le tesi difensive svolte nel merito e motivatamente disattese, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, integra un “non motivo” ed è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura che non considera la motivazione del provvedimento impugnato è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo, risolvendosi in una mera contrapposizione della propria valutazione a quella del giudice del merito. Parimenti inammissibile è il motivo che prospetti questioni nuove, non trattate nella fase di merito, qualora il ricorrente non alleghi l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di appello e non indichi, in virtù del principio di autosufficienza, lo specifico atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti alla Corte d’appello un lodo arbitrale parziale emesso da arbitro unico, che aveva accolto alcune domande proposte da un soggetto nei confronti della stessa società. Nel giudizio di impugnazione, instaurato contro il solo controricorrente, è intervenuta la declaratoria di fallimento della società attrice, con conseguente interruzione del processo.
Un amministratore e socio della società fallita ha proposto istanza di prosecuzione del giudizio in proprio e nella qualità di socio, formulando anche una querela di falso incidentale. La Corte d’appello, qualificato l’atto come intervento di terzo, ne ha dichiarato l’inammissibilità e ha pronunciato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione da parte del curatore fallimentare. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminando in via preliminare il motivo relativo all’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di impugnazione del lodo, la Corte lo dichiara inammissibile per due ordini di ragioni. Sul piano della tecnica di impugnazione, il ricorrente non ha illustrato le ragioni di ritenuta infondatezza degli argomenti della sentenza impugnata, limitandosi ad affermarne l’erroneità e a riproporre le proprie tesi difensive.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. I motivi di ricorso devono criticare la decisione impugnata confrontandosi con le ragioni offerte dal giudice del merito, giacché la loro mancata considerazione determina la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte osserva che il ricorrente, anziché confrontarsi con la qualificazione operata dalla Corte d’appello, ha rappresentato ragioni ulteriori rispetto a quelle della statuizione censurata, deducendo il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del rischio di imputazione per bancarotta impropria da falso in bilancio. Tali argomenti non costituiscono il motivo di censura richiesto dalla norma processuale.
Sotto il secondo profilo, il Collegio rileva che il ricorrente ha prospettato circostanze riferite al rischio di imputazione senza dedurre di averle illustrate anche davanti al giudice di appello, così accennando ad argomenti che, in assenza di diversa allegazione, devono ritenersi nuovi. Richiamando il principio di autosufficienza, la Corte afferma che il ricorrente deve non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche indicare lo specifico atto precedente in cui ciò sia avvenuto, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di temi nuovi.
L’inammissibilità dell’intervento non validamente censurata travolge gli altri motivi, che attengono all’oggetto del giudizio di impugnazione cui il ricorrente non può validamente partecipare. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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