Motivazione per relationem nulla e danno da occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. I n. 4048 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che motivi per relationem a un provvedimento reso in altro processo è valida solo se autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e sottoponendoli ad autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza che si limiti a indicare l’esistenza del provvedimento richiamato senza esporne il contenuto né compiere alcun apprezzamento sulla pertinenza e decisività delle altrui argomentazioni rispetto ai temi dibattuti. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento anche soltanto diretto del bene: è sufficiente allegare che l’occupazione impediva tale godimento. Se il danno non è provato nel suo preciso ammontare, è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Il Fatto
La società in amministrazione straordinaria domandava l’ammissione al passivo del fallimento della controparte contrattuale di un credito a titolo di indennità di occupazione di immobili, per il periodo dal 24 maggio al 30 settembre 2019, oltre a una somma per depositi cauzionali e costi sostenuti per conto della fallita.
La domanda si fondava sull’avvenuta cessione con riserva di proprietà dei complessi aziendali, sulla dichiarazione di fallimento della cessionaria e sulla retrocessione delle aziende all’amministrazione straordinaria regolata da un accordo quadro. Il giudice delegato non ammetteva i crediti, rilevando la nullità del contratto di cessione e la mancata prova dei depositi. Il Tribunale, in sede di opposizione, rigettava il reclamo richiamando un precedente del medesimo ufficio sulla nullità e negando la liquidazione degli oneri di occupazione. La società proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il Tribunale si era limitato a richiamare un precedente del medesimo ufficio, riportandone solo parzialmente il contenuto. Così facendo ha operato un richiamo incompleto, senza indicare le norme e le ragioni per cui quel provvedimento aveva ritenuto la contrarietà dell’operazione economica rispetto a quella autorizzata dal MISE idonea a determinare la nullità del contratto di cessione.
La Corte ribadisce il principio già espresso da Cass. 459/2022: la motivazione per relationem è ammissibile solo se la decisione è autosufficiente e rende oggetto di autonoma valutazione critica i contenuti mutuati. Nel caso concreto manca sia la riproduzione dei contenuti, sia l’apprezzamento della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi del diverso processo. La decisione impugnata è dunque nulla in parte qua, perché non consente la completa individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo.
È parimenti fondato il sesto motivo. Il giudice di merito aveva riconosciuto che l’accordo prevedeva oneri di occupazione a carico della controricorrente, ma aveva preteso la prova del mancato conseguimento della fruttuosità del bene, escludendola in ragione della destinazione dei locali a custodia delle rimanenze. Ambedue le affermazioni non sono coerenti con la giurisprudenza richiamata.
Secondo Cass., Sez. U., 33645/2022, in caso di occupazione senza titolo il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento anche soltanto diretto del bene, non solo indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. Non era necessario rappresentare il mancato conseguimento della fruttuosità: era sufficiente allegare che l’occupazione impediva il godimento del bene. Quanto alla liquidazione, se il danno non è provato nel preciso ammontare, esso è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Il decreto impugnato è cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale in diversa composizione perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto, il quinto e il settimo motivo restano assorbiti; l’ottavo, il nono e il decimo sono dichiarati inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi e mirano a una rivalutazione dei fatti.
Nota della Redazione
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