Estensione amministrazione straordinaria e prova del controllo societario (Cass. civ. Sez. I n. 19965 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., le imprese interessate sono per ciò solo imprese del gruppo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sull’estensione dell’amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. d.lgs. n. 270/1999, anche se in ambito consortile la capogruppo rappresenti uno strumento di servizio alle imprese partecipanti. La dichiarazione di insolvenza della controllante non dissolve il rapporto di controllo e non incide sul profilo della competenza. L’art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, in combinato disposto con l’art. 46 dello stesso decreto, non subordina l’introduzione del giudizio di estensione al parere preventivo del Comitato di sorveglianza. La scelta di ammettere o meno la consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e il diniego può essere motivato in via implicita.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di una società consortile e ha esteso alla stessa la procedura di amministrazione straordinaria della capogruppo, ai sensi dell’art. 81, comma 2, d.lgs. n. 270/1999. Le società consorziate hanno proposto opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo nel merito la revoca del provvedimento.
L’opposizione è stata rigettata e il reclamo conseguente, riunito a un’ulteriore impugnazione, è stato dichiarato inammissibile quanto alle richieste cautelari e rigettato nel merito. Le consorziate hanno allora proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo al controllo societario. Le ricorrenti sostenevano che le consorziate svolgessero oltre il 70% delle attività aggiudicate al Consorzio, sicché sarebbe stata la capogruppo a lavorare per il Consorzio e non viceversa. Il Collegio chiarisce che, se la quota di partecipazione configura un rapporto di controllo ex art. 2359 cod. civ., le imprese sono per ciò solo imprese del gruppo ai fini delle disposizioni sull’estensione dell’amministrazione straordinaria, anche quando la capogruppo operi come strumento di servizio alle partecipanti.
Quanto alla dedotta incidenza della dichiarazione di insolenza della controllante, la Corte osserva che la società madre aveva comunque conservato la partecipazione sulla controllata, di talché l’insolvenza non poteva riverberarsi sulla competenza, profilo sul quale la Corte di appello aveva svolto accertamenti in fatto non adeguatamente censurati.
Sul motivo relativo al parere del Comitato di sorveglianza, il Collegio richiama l’art. 82, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, che consente al commissario straordinario della procedura madre di proporre il ricorso per la dichiarazione di insolvenza dell’impresa del gruppo, e l’art. 46, che individua i casi in cui il Comitato esprime parere non vincolante. L’introduzione del giudizio di estensione rientrava nei poteri dei commissari e non era soggetta al parere preventivo.
Il quarto motivo, volto a contestare l’accertamento dello stato di insolenza, è dichiarato inammissibile perché mira a una rivisitazione della quaestio facti sottratta al giudice di legittimità, avendo i giudici di merito speso motivazione adeguata. Anche il quinto motivo è inammissibile: il rigetto dell’istanza di c.t.u. contabile può essere implicito, e la scelta di disporre la consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 1 n. 15219 del 2007; Sez. L n. 9461 del 2010; Sez. 6-1 n. 326 del 2020; Sez. L n. 18299 del 2024).
Il rigetto dei motivi assorbe l’esame del primo, relativo al diniego della tutela cautelare. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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