Compensazione delle spese illegittima se motivata su difficoltà interpretativa (Cass. civ. Sez. II n. 4055 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che compensa integralmente le spese di lite deve esplicitare ragioni che integrino i presupposti tassativi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La sola difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo non costituisce nè la soccombenza reciproca, nè l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, nè le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disposizione come integrata dalla Corte cost. n. 77/2018. La compensazione fondata su tale motivazione è nulla per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ed è cassata con rinvio al giudice di merito, che provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace per il pagamento di un compenso professionale. La cliente si è opposta, chiedendo l’accertamento del nulla dovuto e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per responsabilità professionale. Il professionista ha chiesto il rigetto delle domande e l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per la garanzia in caso di condanna.

Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia; la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Tivoli. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la domanda risarcitoria riconvenzionale, ma ha compensato integralmente le spese di lite. Il professionista, risultato vittorioso, ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della legittimità della compensazione delle spese quando il giudice di merito la fondi su una motivazione generica. Il Tribunale aveva giustificato la compensazione integrale con la formula secondo cui “esistono giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento”.

La Corte rileva che tale motivazione si pone in contrasto con l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La disposizione consente la compensazione, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e — a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disposizione ad opera della Corte cost. n. 77/2018 — qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nessuno di questi presupposti è integrato dalla semplice difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo. La Corte qualifica la motivazione del Tribunale come meramente apparente e illogica, priva di aggancio ai parametri tassativi della norma. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il ricorrente era risultato totalmente vittorioso, sicchè la compensazione integrale esigeva una giustificazione rafforzata che il giudice di merito non ha fornito.

Il ricorso è quindi fondato. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta e la causa è rinviata al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia conferma la linea rigorosa sul controllo di legittimità delle statuizioni accessorie sulle spese, quando la motivazione della compensazione risulti svincolata dai casi previsti dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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