La revocazione per contrasto di giudicati presuppone un giudicato preesistente alla sentenza revocanda (Cass. civ. Sez. 1 n. 21953 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per contrasto di giudicati, ex art. 395, n. 5, c.p.c., presuppone che il giudicato esterno, invocato come contrario, si sia formato prima della pubblicazione della sentenza revocanda. Tale giudicato non costituisce una mera condizione dell’azione di revocazione, ma un presupposto necessario: non è ammessa un’azione di revocazione “ad explorandum”, il cui esito dipenderebbe dall’esercizio del diritto di impugnazione della decisione asseritamente contrastante. Ove il giudicato si formi successivamente al deposito della sentenza di appello, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, che può far valere il giudicato anche se intervenuto dopo la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso. Il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi prima della decisione può essere fatto valere in sede di appello solo fino al momento del deposito della sentenza di secondo grado.
Il Fatto
La società Fieri S.r.l. e la Fieri Engineering S.r.l. avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 154 del 2021, che aveva confermato la declaratoria di inefficacia ex art. 67 l.f. di una cessione di credito, sostenendo che tale decisione contrastasse con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2360 del 2020 della medesima Corte. Le società proponevano quindi revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., ma la Corte d’Appello di Bologna dichiarava l’inammissibilità della domanda. Avverso tale declaratoria, le società proponevano ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 112, 336, 337, 324, 345 c.p.c. e 2909 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il thema decidendum, incentrato sulla questione se il giudicato esterno, invocato come contrario, dovesse sussistere al momento della decisione revocanda o se fosse sufficiente che esso si fosse formato in un momento successivo, purché anteriore alla decisione sull’istanza di revocazione. Le ricorrenti sostenevano che il giudicato costituisse una mera condizione dell’azione, da verificarsi al momento della decisione.
La Corte ha respinto tale impostazione, richiamando il principio per cui la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato si sia formato prima della pronuncia della sentenza revocanda. In caso contrario, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, nell’ambito del quale il giudicato può essere fatto valere anche se formatosi successivamente alla scadenza dei termini per impugnare. In altri termini, il giudicato non è condizione dell’azione ma presupposto necessario della revocazione, non potendosi altrimenti ammettere un’azione il cui esito dipenderebbe dalla scelta della parte di impugnare o meno la decisione contrastante.
La Corte ha inoltre precisato che il giudicato formatosi prima del deposito della sentenza d’appello può essere fatto valere sino a quel momento in sede di appello, producendo la sentenza munita di attestato di definitività o chiedendo la rimessione della causa sul ruolo. Ove il giudicato sia successivo al deposito della sentenza, il rimedio è il ricorso per cassazione. Nel caso di specie, risultava incontestato che la sentenza revocanda era stata pubblicata quando la decisione asseritamente contrastante non era ancora passata in giudicato: il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione
- Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione