Accertamento incidentale del credito e stato di insolvenza nel fallimento su istanza del concedente in leasing (Cass. civ. n. 23682 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione finanziaria, il concedente che, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, agisca per la dichiarazione di fallimento del debitore non deve fornire la prova definitiva del proprio credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, volto esclusivamente a verificare la legittimazione dell’istante ai sensi dell’art. 6 l.f.. La sussistenza del credito va valutata alla stregua dei criteri di cui all’art. 1, comma 138, l. n. 124/2017, che regola gli effetti della risoluzione del leasing, attribuendo al concedente il diritto alla restituzione del bene e l’obbligo di corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla rivendita, al netto delle somme dovute. Lo stato di insolvenza ex art. 5 l.f. non è escluso dalla mera circostanza che il valore del bene superi il residuo credito, né postula la prova dell’incapienza patrimoniale, delineandosi come impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società in accomandita semplice proponeva reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal tribunale su istanza della società utilizzatrice in leasing, deducendo plurimi vizi, tra cui la violazione delle norme sulla rappresentanza, l’incompetenza territoriale e l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria. La corte di merito, in prima battuta, accoglieva il reclamo, ma la Cassazione, con ordinanza n. 30696/2024, ritenuta la rituale ratifica sostanziale da parte del concedente quale titolare del credito, cassava la sentenza con rinvio. Il giudice del rinvio rigettava il reclamo, confermando la legittimazione del concedente e la ricorrenza dello stato di insolvenza, sulla base della valutazione del consulente tecnico, che aveva valorizzato la differenza tra il credito vantato e il valore di mercato del bene immobile. La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato la struttura dell’accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione del creditore istante, richiamando il principio per cui, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l.f. non presuppone un accertamento definitivo, né l’esecutività del titolo. È sufficiente che il giudice verifichi, in via incidentale, la sussistenza del credito, come avvenuto nella specie, sulla base della stima del consulente e delle somme risultanti dal decreto ingiuntivo, oltre al prezzo di opzione.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 138, l. n. 124/2017, atteso che la clausola risolutiva espressa era stata attivata successivamente all’entrata in vigore della legge, con la conseguenza che gli effetti risolutori del contratto di leasing vanno regolati secondo i criteri legali, che attribuiscono al concedente il diritto alla restituzione del bene e l’obbligo di riversare all’utilizzatore il ricavato della rivendita, dedotte le somme dovute. La Corte ha escluso che il credito del concedente sorga solo all’esito della vendita o ricollocazione del bene, configurandosi invece l’obbligo di corrispondere il ricavato come un meccanismo di rideterminazione del credito, nel quadro della regolazione legale del rapporto.
In ordine allo stato di insolvenza, la Corte ha precisato che l’accertamento compiuto dal giudice di merito, basato sull’incapacità della società di far fronte al credito residuo, non è sindacabile in cassazione, trattandosi di apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione adeguata. La Corte ha escluso che l’insolvenza sia esclusa dall’eventuale eccedenza dell’attivo sul passivo, delineandosi essa come impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni, da valutarsi secondo criteri di normalità economica. Infine, ha giudicato inammissibili i motivi di censura volti a contestare la valutazione delle prove, non potendo tale sindacato tradursi in una diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Nota della Redazione
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